In sintesi
La Cassazione, con l'ordinanza n. 34208/2025, ha stabilito che gli atti compiuti dal disponente in un trust sono validi ed efficaci solo se i suoi poteri sono esplicitamente e dettagliatamente previsti nell'atto istitutivo. In assenza di clausole espresse che riservino tali poteri, qualsiasi atto successivo del disponente, inclusa la modifica del trust, risulta inefficace, con conseguente assegnazione diretta dei beni ai beneficiari originali.
Introduzione
La pianificazione patrimoniale attraverso l'istituzione di un trust rappresenta una sfida complessa, in particolare quando il disponente desidera mantenere un certo grado di influenza sui beni conferiti. Il delicato equilibrio tra l'effetto segregativo e il controllo operativo ha spesso portato a interpretazioni divergenti, ora chiarite da una recente pronuncia della Corte di Cassazione.La portata dell'ordinanza della Cassazione sul Trust
Con l'ordinanza n. 34208 del 26 dicembre 2025, la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ha delineato un principio fondamentale: i poteri che il disponente intende conservare nell'ambito di un trust devono essere esplicitamente indicati nell'atto istitutivo. Senza queste clausole espresse, ogni azione successiva intrapresa dal disponente, come la modifica delle disposizioni del trust o l'introduzione di nuove figure, è considerate inefficace.Il caso specifico: un trust familiare e la sua impugnazione
L'ordinanza della Suprema Corte deriva da un caso che ha coinvolto un trust irrevocabile regolato dalla legge di Jersey, avente ad oggetto quote societarie. Anni dopo l'istituzione da parte di due fratelli (disponente e trustee), l'atto è stato modificato per introdurre un guardiano con nuovi poteri. Il guardiano ha poi chiesto lo scioglimento del trust, il trustee ha retrocesso le quote al disponente, e quest'ultimo ha ceduto la nuda proprietà a un terzo. I beneficiari originari hanno impugnato l'intera catena di atti, ottenendo la dichiarazione di inefficacia da parte del Tribunale, della Corte d'Appello e della Cassazione, con la conseguente assegnazione diretta dei beni ai beneficiari.Quadro normativo di riferimento: Convenzione dell'Aja e Legge di Jersey
I ricorrenti, a sostegno della nullità del trust per difetto di effetto segregativo, hanno richiamato due riferimenti normativi:- Art. 2 della Convenzione dell'Aja (1985): Questo articolo richiede che i beni conferiti in trust costituiscano una massa distinta, intestata al trustee, il quale ha l'obbligo di amministrarli secondo i termini del trust.
- Art. 9-A della Legge di Jersey (1984): Questa norma stabilisce che la riserva di poteri da parte del disponente (ad esempio, revocare l'atto, istruire il trustee o nominarne uno nuovo) non pregiudica la validità del trust.
Distinzione chiave: poteri astratti vs. poteri riservati nel Trust
Il principio fondamentale stabilito dalla Cassazione è che la legge regolatrice del trust indica solo ciò che è _astratta_mente consentito. Sono invece le clausole espresse nell'atto istitutivo a definire specificamente quali poteri sono _effettivamente_ riservati al disponente. Nel caso analizzato, l'atto istitutivo non prevedeva alcuna clausola che riservasse al disponente il potere di modificare le disposizioni del trust o di introdurre nuove figure come il guardiano. Di conseguenza, poiché tali poteri non erano stati esplicitamente messi per iscritto, non potevano essere esercitati validamente, rendendo inefficaci tutte le modifiche e gli atti successivi.Controllo di fatto e effetto segregativo del Trust
La Corte ha specificato che il "controllo di fatto", come la partecipazione del disponente alle assemblee societarie in veste di amministratore, è irrilevante per la validità del trust. L'effetto segregativo del trust implica che i beni conferiti diventano estranei al patrimonio sia del disponente che del trustee personale. Un malfunzionamento pratico (ad es. un disponente che abusa del potere di revoca) configura un inadempimento degli obblighi ma non l'invalidità strutturale del trust.Trust e Donazione: due istituti con cause giuridiche distinte
La Cassazione ha anche rigettato l'argomentazione che la devoluzione dei beni ai beneficiari in vita del disponente configurasse una donazione nulla per difetto di forma (ai sensi dell'art. 782 c.c.). I due istituti, trust e donazione, rispondono a cause giuridiche diverse:- Un trust è uno strumento di destinazione di beni a uno scopo, mediante la loro segregazione.
- Una donazione si basa unicamente sullo spirito di liberalità.



