Fiscalità Internazionale Roma
Transfer pricing, stabili organizzazioni e convenzioni contro le doppie imposizioni.
In sintesi
Fiscalità internazionale a Roma: transfer pricing, stabili organizzazioni, doppia imposizione e impatriati. Assistenza cross-border. Marzo Associati.
Consulenza per l'Estero
Supportiamo clienti residenti e non residenti nelle complesse dinamiche della fiscalità cross-border, prevenendo rischi di doppia imposizione e garantendo la compliance globale.
Transfer Pricing:
Analisi e predisposizione della documentazione per giustificare i prezzi di trasferimento infragruppo.
Stabile Organizzazione:
Valutazione dei rischi connessi alla presenza fisica o digitale di imprese estere in Italia (e viceversa).
Expatriates:
Gestione fiscale dei lavoratori distaccati all'estero o impatriati in Italia (regimi agevolativi).
Voluntary Disclosure:
Assistenza nelle procedure di regolarizzazione di capitali detenuti all'estero.
Fiscalità internazionale a Roma: navigare la complessità cross-border
La globalizzazione ha reso la fiscalità internazionale una priorità per un numero crescente di imprenditori, professionisti e famiglie con interessi in più paesi. Le normative fiscali dei singoli Stati si sovrappongono, creando rischi di doppia imposizione ma anche opportunità di pianificazione legittima. Lo Studio Marzo Associati offre consulenza specializzata per ogni profilo di operatività internazionale.
Transfer pricing: proteggere il gruppo da contestazioni miliardarie
Per i gruppi multinazionali, il transfer pricing è l'area di rischio fiscale numero uno a livello globale. L'OCSE ha rafforzato gli standard internazionali con il progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), recepito in Italia con norme sempre più stringenti. Il nostro studio predispone la documentazione Master File e Country File conformi alle linee guida OCSE, effettua benchmark analysis sulle banche dati internazionali e assiste nella difesa in caso di contestazione.
Regime impatriati: sfruttare le agevolazioni al rientro in Italia
Il regime fiscale per i lavoratori impatriati è stato riscritto dall'art. 5 del D.Lgs. 209/2023, applicabile a chi trasferisce la residenza fiscale in Italia dal 2024: imponibilità al 50% dei redditi di lavoro prodotti in Italia, entro 600.000 euro annui e per cinque periodi d'imposta, con requisiti di elevata qualificazione o specializzazione e vincoli di permanenza. Lo studio assiste i clienti che intendono trasferirsi in Italia nella fase di pianificazione pre-trasferimento, quando le scelte strutturali hanno il maggior impatto fiscale.
Transfer pricing: art. 110 c. 7 TUIR e standard di documentazione OCSE
Il transfer pricing è regolato in Italia dall'art. 110, c. 7, D.P.R. 917/1986 (TUIR), che impone il rispetto del principio di libera concorrenza (arm's length) nelle transazioni tra società appartenenti allo stesso gruppo multinazionale: il prezzo applicato deve corrispondere a quello che soggetti indipendenti avrebbero concordato in condizioni di mercato comparabili. La documentazione idonea a dimostrare la conformità dei prezzi allo standard arm's length — composta da Master File (informazioni sul gruppo) e Country File (informazioni sulla singola entità italiana) secondo le specifiche del Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 2020 che ha recepito gli standard BEPS — attiva la penalty protection: in caso di rettifica, le sanzioni per infedele dichiarazione (70% dell'imposta dovuta per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 ai sensi del D.Lgs. 87/2024; dal 90% al 180% per quelle precedenti) non si applicano se la documentazione era presente e congrua. Gli standard documentali derivano dall'Action Plan 13 del progetto BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) dell'OCSE, recepito in Italia e dagli ordinamenti di tutti i principali paesi industrializzati. I metodi di determinazione del prezzo di libera concorrenza (CUP, RPM, Cost Plus, TNMM, PSM) devono essere scelti in base alla tipologia della transazione e alla disponibilità di comparabili affidabili sui database internazionali.
La residenza fiscale in Italia: art. 2 TUIR e presunzioni per i trasferimenti all'estero
L'art. 2, c. 2, TUIR stabilisce che si considerano fiscalmente residenti in Italia le persone fisiche che, per la maggior parte del periodo d'imposta (almeno 183 giorni, 184 nei bisestili), risultino: iscritte nelle anagrafi della popolazione residente; oppure abbiano nel territorio italiano il domicilio (centro principale degli interessi); oppure la residenza ai sensi del codice civile (dimora abituale). È sufficiente verificare anche uno solo di questi criteri alternativi. L'art. 2, c. 2-bis, TUIR introduce una rilevante presunzione relativa: i cittadini italiani che si trasferiscono in paesi a fiscalità privilegiata (inseriti nelle liste ministeriali) si presumono ancora residenti in Italia, con onere della prova contraria a carico del contribuente. Questa presunzione ha conseguenze rilevanti per chi trasferisce la residenza in Svizzera, Lussemburgo, Emirati Arabi o altri paesi tradizionalmente scelti per la bassa fiscalità. La corretta pianificazione del trasferimento di residenza — con acquisizione di elementi di prova solidi della rottura dei legami con l'Italia — è essenziale per evitare contestazioni.
Monitoraggio fiscale internazionale: quadro RW, IVAFE e sanzioni
Tutti i soggetti fiscalmente residenti in Italia che detengono investimenti, conti bancari, partecipazioni societarie o immobili all'estero sono tenuti alla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi e al pagamento dell'IVAFE (0,2% sul valore delle attività finanziarie estere) e dell'IVIE (0,76% sul valore degli immobili esteri). Le sanzioni per l'omessa o infedele compilazione del quadro RW sono tra le più elevate del sistema tributario italiano: dal 3% al 15% del valore delle attività non dichiarate (raddoppiato per i paesi con scambio di informazioni limitato). Con l'implementazione dello scambio automatico di informazioni (CRS/FATCA), l'Agenzia delle Entrate riceve ogni anno informazioni sui conti esteri dei residenti italiani da oltre 100 giurisdizioni. Il nostro studio assiste nella corretta compilazione del quadro RW e nella gestione delle posizioni pregresse irregolari.
CFC, stabili organizzazioni e convenzioni contro la doppia imposizione
La disciplina CFC (Controlled Foreign Companies) impone la tassazione per trasparenza in Italia dei redditi prodotti da società controllate estere a bassa fiscalità. Le convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni — che l'Italia ha sottoscritto con oltre 100 paesi — offrono strumenti per evitare la doppia tassazione, ma richiedono un'analisi caso per caso. Lo Studio Marzo Associati, con sede a Roma, segue clienti con interessi in Europa, USA, Svizzera, Emirati Arabi e Asia Orientale.
Domande Frequenti — Fiscalità Internazionale
Cos'è il transfer pricing e quando si applica alle imprese italiane?
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Il transfer pricing (prezzi di trasferimento) riguarda le transazioni economiche tra società appartenenti allo stesso gruppo multinazionale. L'Agenzia delle Entrate può contestare i prezzi applicati nelle transazioni infragruppo se non conformi al principio di libera concorrenza (arm's length, art. 110 c. 7 TUIR). Si applica a tutte le imprese italiane che hanno rapporti con consociate estere: vendite di beni, prestazioni di servizi, finanziamenti, licenze di marchi o brevetti. In assenza di documentazione idonea si perde la penalty protection e le rettifiche espongono a sanzioni per infedele dichiarazione, oltre agli interessi. Lo studio predispone la documentazione di transfer pricing conforme alle linee guida OCSE.
Sono rientrato in Italia dopo anni all'estero: devo pagare le tasse su tutto il mio patrimonio?
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Non necessariamente. Chi trasferisce la residenza fiscale in Italia dal 2024 può accedere al nuovo regime impatriati disciplinato dall'art. 5 del D.Lgs. 209/2023: i redditi di lavoro dipendente, assimilati e di lavoro autonomo prodotti in Italia concorrono al reddito imponibile nella misura del 50%, entro il limite annuo di 600.000 euro e per cinque periodi d'imposta, al ricorrere dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione, di residenza estera pregressa e di permanenza in Italia. Le altre categorie reddituali restano imponibili in via ordinaria. Per i patrimoni già all'estero rimangono gli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW) e IVAFE/IVIE. Il nostro studio assiste nella verifica dei requisiti e nella pianificazione del rientro.
Cosa si intende per stabile organizzazione 'occulta' di una società estera in Italia?
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Una società estera può essere considerata dall'Agenzia delle Entrate come avente una stabile organizzazione in Italia — e quindi tassabile in Italia — anche senza una sede fisica formale, se un agente dipendente italiano conclude contratti in nome della società estera in modo abituale, o se la direzione effettiva dell'impresa si trova in Italia nonostante la sede legale sia all'estero (stabile organizzazione personale). Questo è un rischio crescente con il lavoro da remoto e i modelli di business digitali. Lo studio analizza la struttura operativa del cliente e propone soluzioni per mitigare il rischio di contestazione.
Come funziona la voluntary disclosure e c'è ancora la possibilità di regolarizzare?
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La voluntary disclosure (collaborazione volontaria) permette al contribuente di regolarizzare spontaneamente capitali e redditi non dichiarati all'estero, beneficiando di sanzioni ridotte rispetto a quelle ordinarie e, in taluni casi, dell'esclusione della punibilità penale. Le procedure straordinarie sono periodiche e soggette a finestre temporali. Tuttavia, anche al di fuori delle procedure straordinarie, è possibile procedere a una regolarizzazione ordinaria tramite ravvedimento operoso. Il nostro studio valuta caso per caso la strada più conveniente e assiste nella predisposizione di tutta la documentazione necessaria.
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Fiscalità Internazionale — Dove Operiamo
Il nostro studio offre servizi di fiscalità internazionale dalla sede di Roma a clienti su tutto il territorio nazionale. Assistiamo imprese e privati anche a Milano, Napoli, Firenze, Torino, Bologna e nelle principali città del Lazio.
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