Plusvalenze nel reddito d'impresa: le novità sulla rateizzazione nel 2026
La Legge n. 199 del 2025 (c.d. Legge di Bilancio 2026), in vigore dal 1° gennaio 2026, introduce significative novità fiscali, in particolare una profonda revisione dell'art. 86, comma 4, del TUIR. Questa modifica incide sulla disciplina delle plusvalenze patrimoniali, eliminando la facoltà generale di rateizzazione e stabilendo la tassazione integrale nel periodo di realizzazione. Tali disposizioni si applicano a tutte le operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2026 (per i soggetti “solari”).
Soppressione della rateizzazione generalizzata delle plusvalenze
Il superamento del regime previgente sulle plusvalenze
Fino al 31 dicembre 2025, il TUIR consentiva di frazionare l'imposizione delle plusvalenze derivanti da cessione a titolo oneroso o da risarcimento per perdita o danneggiamento dei beni. Il contribuente poteva scegliere di includere l'intero ammontare nel reddito dell'esercizio di realizzo o in quote costanti fino a un massimo di quattro, purché il bene fosse posseduto da un periodo minimo, esclusi i casi di participation exemption (PEX).
I commi 42 e 43 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2026 hanno abolito questa facoltà. Di conseguenza, le plusvalenze su beni strumentali, patrimoniali e partecipazioni immobilizzate (extra-PEX) dovranno essere assoggettate a tassazione interamente nell'anno di realizzo. Questa nuova regola si applica a tutte le plusvalenze realizzate dal 2026 in poi.
Le uniche eccezioni ammesse alla regola di tassazione integrale
Il legislatore ha mantenuto l'opzione del frazionamento (in 5 periodi d'imposta complessivi) per due specifiche casistiche:
- Cessioni di azienda o rami d'azienda: Il regime di favore è mantenuto, a condizione che il possesso non sia inferiore a tre anni.
- Società sportive professionistiche: È preservata la possibilità di rateizzare le plusvalenze derivanti dalla cessione dei diritti all'utilizzo esclusivo delle prestazioni degli atleti, se posseduti da almeno due anni. Tuttavia, il frazionamento è applicabile solo per la parte corrispondente al corrispettivo incassato in denaro, mentre la quota residua è tassata integralmente nell'esercizio di realizzo.
Conclusioni
Questa riforma ha un impatto immediato sulla determinazione degli acconti d'imposta per il 2026, poiché l'imposta di riferimento del periodo precedente dovrà essere ricalcolata virtualmente con le nuove regole dell'art. 86, comma 4, del TUIR. L'obiettivo del legislatore è anticipare il gettito fiscale, ma le ripercussioni sulle imprese sono significative. La concentrazione temporale dell'imposizione fiscale elimina lo strumento della rateizzazione, creando un disallineamento quando i corrispettivi sono concordati a rate o differiti. Questo costringe l'imprenditore a versare immediatamente un'imposta su somme non ancora incassate, rendendo la variabile fiscale un fattore determinante che può condizionare le scelte di dismissione aziendale.



