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    Novità Normative22 dicembre 20253 min
    Foto autore Avv. Giancarlo Marzo avvocato tributarista RomaAvv. Giancarlo Marzo — Avvocato Tributarista, FondatoreProfilo

    Perdite su crediti concorsuali: la Cassazione fissa la "finestra temporale" per la deducibilità

    La Cassazione stabilisce precise **finestre temporali** per la **deducibilità delle perdite su crediti concorsuali**, tra l'apertura procedura e lo stralcio.

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    Introduzione: La Cassazione definisce la "finestra temporale" per la deducibilità delle perdite su crediti concorsuali

    La corretta imputazione a conto economico delle perdite su crediti verso soggetti sottoposti a procedure concorsuali ha ricevuto un chiarimento fondamentale dall'ordinanza della Corte di Cassazione n. 32289 dell'11 dicembre 2025. Questa pronuncia stabilisce i limiti temporali per la deducibilità di tali perdite dal reddito d'impresa.

    La deducibilità delle perdite su crediti verso debitori falliti: Confini temporali e principio di competenza

    La Corte di Cassazione ha stabilito che le perdite su crediti verso debitori falliti sono deducibili dal reddito d'impresa esclusivamente entro una specifica "finestra temporale". L'inesigibilità del credito, ai sensi dell'art. 101, commi 5 e 5-bis del TUIR, si presume ex lege dalla data della sentenza dichiarativa di fallimento (o provvedimento equivalente).

    I confini della deducibilità

    Il periodo per operare la deduzione non è illimitato ed è delimitato come segue:
    • Apertura della finestra: Coincide con l'esercizio in cui viene dichiarata l'apertura della procedura concorsuale. In questo esercizio sorgono gli elementi "certi e precisi" richiesti dalla norma per la deducibilità.
    • Chiusura della finestra: Corrisponde all'esercizio in cui il credito viene definitivamente cancellato e stralciato dal bilancio.

    Rispetto del principio di competenza

    La Suprema Corte ha sottolineato che il contribuente non è strettamente obbligato a dedurre la perdita nell'anno di apertura della procedura se permane ancora un'incertezza sull'entità dell'eventuale recupero. È possibile posticipare la deduzione a un esercizio successivo, purché ciò avvenga entro e non oltre l'anno di effettiva eliminazione contabile del credito. Qualsiasi deduzione operata in esercizi successivi alla cancellazione dal bilancio risulta fuori competenza temporale, comportando l'indeducibilità fiscale della perdita.

    Conclusioni

    L'ordinanza della Cassazione n. 32289 del 2025 fornisce un quadro chiaro sui limiti temporali per la deducibilità delle perdite su crediti concorsuali, enfatizzando l'importanza del principio di competenza e della corretta gestione contabile e fiscale di tali voci.

    Domande Frequenti

    Qual è la "finestra temporale" per la deducibilità delle perdite su crediti concorsuali?

    La finestra temporale si apre con l'esercizio in cui viene dichiarata l'apertura della procedura concorsuale e si chiude con l'esercizio in cui il credito viene definitivamente cancellato e stralciato dal bilancio.

    L'apertura della procedura concorsuale obbliga alla deduzione immediata della perdita?

    No, non è obbligatorio dedurre la perdita nell'anno di apertura della procedura se persiste incertezza sull'entità del recupero; è possibile posticipare la deduzione a un esercizio successivo, purché avvenga prima della cancellazione definitiva del credito dal bilancio.

    Cosa comporta una deduzione operata dopo la chiusura della finestra temporale?

    Qualsiasi deduzione effettuata in esercizi successivi alla cancellazione del credito dal bilancio è considerata fuori competenza temporale e, di conseguenza, comporta l'indeducibilità fiscale della perdita.

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