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    Novità Normative11 maggio 20266 min
    Foto autore Avv. Giancarlo Marzo avvocato tributarista RomaAvv. Giancarlo Marzo — Avvocato Tributarista, FondatoreProfilo

    Imposta Unica Scommesse: Cassazione 2026 | Marzo Associati

    L'ordinanza Cassazione 9347/2026 sull'Imposta Unica Scommesse definisce l'applicazione del regime reale per regolari e forfettario per non regolari, consentendo la prova analitica.

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    In sintesi

    L'ordinanza 9347/2026 della Cassazione sull'Imposta Unica sulle Scommesse chiarisce che il regime del margine reale è un premio per gli operatori regolarizzati, mentre il forfettario si applica ai non regolarizzati, pur consentendo la prova analitica di giocate e vincite. La sentenza ribadisce che la normativa ha fini di emersione e controllo del settore, non sanzionatori.

    Introduzione

    Il settore del gaming e delle scommesse in Italia è regolato da un complesso quadro fiscale. Per gli operatori, comprendere le modalità di calcolo dell'Imposta Unica sulle Scommesse è fondamentale per la compliance e la difesa in caso di accertamento. Approfondiamo i recenti sviluppi giurisprudenziali, in particolare la pronuncia della Corte di Cassazione n. 9347 del 2026.

    Il Regime di Tassazione sul Margine Reale: Criteri di applicazione

    La determinazione della base imponibile e dell'imposta per gli operatori del settore dipende dalla regolarità gestionale. Il regime di tassazione basato sul margine reale applica l'imposta sulla differenza tra le somme giocate e le vincite, ed è stato introdotto dall'art. 1, comma 945, della legge n. 208/2015.

    Questo sistema, più favorevole, non è automatico ma si applica esclusivamente a:

    • Operatori con attività di raccolta gestita in modo regolare e verificabile.

    • Soggetti collegati al totalizzatore nazionale.

    • Operatori regolarizzati.


    Questa impostazione premia la regolarità gestionale e si inserisce nelle misure di emersione delle posizioni irregolari. Pertanto, chi non rientra in queste categorie non può invocare tale disposizione.

    Il Regime Forfettario per gli Operatori Non Regolarizzati

    Per chi non si è regolarizzato, continua ad applicarsi il regime forfettario di cui all'art. 1, comma 644, lett. G), della legge n. 190/2014. Questo regime costituisce la misura residuale per chi resta fuori dal sistema del margine reale.

    Natura Giuridica del Regime Forfettario

    È fondamentale inquadrare la natura del regime forfettario per evitare interpretazioni penalizzanti. La Cassazione ha chiarito che l'art. 1, comma 644, lett. g), L. n. 190/2014:
    • Non ha natura sanzionatoria.
    • La determinazione forfettaria ha valenza induttiva.
    • Integra una presunzione iuris tantum.
    Questi principi erano già stati esplorati dalla Cassazione con l'ordinanza n. 3052/2025, che escluse la natura sanzionatoria, e dalla n. 7673/2025, che ha respinto la questione di legittimità costituzionale. La normativa del 2014 non ha abrogato le disposizioni precedenti relative alla procedura di regolarizzazione (comma 643) né alla determinazione forfettaria per i soggetti non collegati al totalizzatore nazionale (comma 644, lett. G).

    Il Caso Pratico Esaminato dalla Cassazione n. 9347/2026

    L'ordinanza 9347/2026 deriva da un avviso di accertamento per l'Imposta Unica sulle Scommesse relativa all'anno 2016, notificato a un bookmaker maltese e a un Centro di Trasmissione Dati (CTD). L'Agenzia aveva ricostruito la base imponibile in via induttiva, applicando l'aliquota massima dell'8% sul triplo della media della raccolta provinciale, secondo l'art. 1, comma 644, lett. G), L. n. 190/2014.

    I contribuenti hanno impugnato l'atto, sostenendo la violazione dell'art. 1, comma 945, L. n. 208/2015, che introduceva il nuovo metodo differenziale dal 1° gennaio 2016 per le scommesse a quota fissa diverse da quelle ippiche, in luogo del previgente regime forfettario.

    La Cassazione ha respinto il ricorso, affermando che il comma 945 incide solo sulle modalità di calcolo dell'imposta, non sui presupposti oggettivi e soggettivi. La Corte ha rilevato la carenza di elementi probatori idonei a ricostruire l'attività da parte dei ricorrenti, punto decisivo per l'esito del ricorso. Sono stati respinti anche gli ulteriori motivi, inclusa la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, che si era già pronunciata sulla compatibilità unionale del sistema (sentenza 26 febbraio 2020, causa C-788/18).

    Oneri Probatori: Strategie Difensive e Superamento dell'Inerzia

    Sebbene il regime forfettario sia una presunzione iuris tantum, il contribuente ha sempre la possibilità di fornire la prova analitica delle giocate effettive. Questo è il meccanismo chiave per tutelare gli operatori.

    Il contribuente ha l'onere di fornire elementi probatori sull'attività effettivamente svolta, dimostrando la tipologia e l'entità degli eventi oggetto di scommessa. Solo provando l'effettivo ammontare di:

    • Somme giocate.

    • Vincite pagate.

    • Costi sostenuti.


    È possibile accedere al regime ordinario in luogo della determinazione forfettaria. Tali dati devono essere forniti in modo analitico e verificabile.

    Questa strategia difensiva può essere attivata già in fase di contraddittorio endoprocedimentale (accertamento), sia per periodi d'imposta dal 2016 in avanti, sia nei procedimenti pendenti in cui l'ufficio abbia applicato automaticamente il coefficiente forfettario. La documentazione può essere prodotta anche in sede contenziosa.

    La Successione Temporale delle Leggi

    La giurisprudenza ha tracciato una netta linea di demarcazione temporale per l'applicazione delle normative:
    • Periodi dal 1° gennaio 2016: Si applica il criterio dell'art. 1, comma 644, lett. g), L. n. 190/2014, secondo il binario stabilito dall'ordinanza in commento.
    • Periodi antecedenti al 2016: Continua ad applicarsi il metodo previsto dall'art. 24, comma 10, dl n. 98/2011, come specificato dalla Cassazione con l'ordinanza n. 5924/2026.
    Questa distinzione temporale è cruciale per la verifica della legittimità degli avvisi di accertamento che spesso aggregano più annualità con metodologie diverse.

    Ratio Legis, Controllo del Settore e Ordine Pubblico

    La disciplina dell'Imposta Unica sulle Scommesse è vista come uno strumento di emersione e controllo del settore. Questa impostazione è in linea con la ratio legis dell'art. 1, comma 64, della L. 220/2010, che mira a:
    • Tutela dei consumatori.
    • Contrasto al gioco minorile.
    • Prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata.
    In questo contesto, l'imposizione fiscale nel settore del gaming non ha solo una funzione di reperimento del gettito, ma rappresenta un elemento centrale per la legalità e la sicurezza pubblica.

    Conclusioni

    L'ordinanza della Cassazione n. 9347/2026 ribadisce la distinzione tra regime del margine reale per operatori regolari e regime forfettario per i non regolarizzati, evidenziando come quest'ultimo consenta sempre la prova analitica. La pronuncia sottolinea il ruolo delle normative fiscali nel promuovere la regolarità e il controllo del settore delle scommesse, in un'ottica di tutela pubblica.

    Domande Frequenti

    Qual è la differenza tra regime del margine reale e regime forfettario per l'Imposta Unica sulle Scommesse?

    Il regime del margine reale applica l'imposta sulla differenza tra somme giocate e vincite ed è riservato agli operatori regolari. Il regime forfettario si applica ai non regolarizzati, calcolando l'imposta in via induttiva, ma permette sempre la prova analitica delle giocate effettive.

    L'ordinanza Cassazione n. 9347/2026 ha natura sanzionatoria per gli operatori non regolarizzati?

    No, la Cassazione n. 9347/2026 e precedenti pronunce hanno chiarito che il regime forfettario per i non regolarizzati non ha natura sanzionatoria. È una determinazione induttiva che integra una presunzione iuris tantum, salvaguardando il diritto alla prova contraria.

    Quali elementi probatori deve fornire un operatore per accedere al regime ordinario dal regime forfettario?

    Per superare il regime forfettario e accedere al regime ordinario, l'operatore deve fornire elementi probatori analitici e verificabili su somme giocate, vincite pagate e costi sostenuti. Questa prova può essere presentata già in sede di accertamento o nel contenzioso.

    Quali sono i periodi di applicazione delle diverse normative sull'Imposta Unica Scommesse?

    Dal 1° gennaio 2016 si applica il criterio dell'art. 1, comma 644, lett. g), L. n. 190/2014. Per i periodi antecedenti al 1° gennaio 2016, continua ad applicarsi il metodo previsto dall'art. 24, comma 10, dl n. 98/2011, come da ordinanza Cassazione n. 5924/2026.

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