Servizio

    Trust e Fiduciarie Roma

    Costituzione e gestione di trust, fondazioni e strutture fiduciarie.

    In sintesi

    Costituzione e gestione di trust a Roma. Segregazione patrimoniale, protezione asset, mandati fiduciari e pianificazione successoria. Marzo Associati.

    Trust e Strutture di Segregazione

    Istituzione di Trust:

    Analisi delle esigenze e redazione dell'atto istitutivo di trust interni ed esteri.

    Fiscalità dei Trust:

    Consulenza sulle recenti normative (es. Trust "opachi" vs "trasparenti") e sulla tassazione delle attribuzioni ai beneficiari.

    Mandati Fiduciari:

    Assistenza nella gestione di partecipazioni e asset tramite società fiduciarie per garantire riservatezza e gestione professionale.

    Compliance:

    Verifica degli obblighi dichiarativi e di monitoraggio fiscale per i disponenti e i beneficiari.

    Lo Studio possiede una profonda competenza nella disciplina dei Trust, strumento essenziale per la protezione patrimoniale e la gestione di interessi specifici (es. "Dopo di noi", scopi benefici, gestione asset familiari).

    Trust e strutture fiduciarie a Roma: segregazione patrimoniale su misura

    Il trust è lo strumento di pianificazione patrimoniale più flessibile e potente disponibile nel diritto italiano. A differenza del fondo patrimoniale — limitato ai bisogni della famiglia e aggredibile dai creditori in molte circostanze — il trust permette una vera segregazione patrimoniale: i beni conferiti cessano di appartenere al disponente e non possono essere aggrediti dai suoi creditori (salvo azione revocatoria nei casi previsti dalla legge).

    La riforma fiscale 2024: cosa è cambiato

    Il D.Lgs. 139/2024 ha ridefinito la tassazione dei trust in Italia introducendo l'art. 4-bis del Testo Unico Successioni e Donazioni: l'imposta sulle successioni e donazioni si applica al momento del trasferimento dei beni ai beneficiari (tassazione "in uscita"), superando la tesi della tassazione immediata all'atto di segregazione. Il disponente — o il trustee nei trust istituiti per testamento — può in alternativa optare per il versamento anticipato dell'imposta al momento del conferimento, con effetto definitivo e senza diritto a rimborso: una scelta che consente di cristallizzare valore, aliquote e franchigie. Le aliquote sono quelle delle donazioni: 4% (coniuge/figli, franchigia 1.000.000 €), 6% (fratelli e sorelle, franchigia 100.000 €), 6% altri parenti fino al quarto grado, 8% soggetti non legati da parentela. Il nostro studio valuta con il cliente quale delle due modalità sia coerente con gli obiettivi della struttura.

    Trust "Dopo di Noi": un'area di specializzazione

    La Legge 112/2016 prevede un regime fiscale agevolato per i trust costituiti a favore di persone con disabilità grave (art. 3 L. 104/1992). I conferimenti in questi trust sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni, e i contributi annuali del disponente sono deducibili fino a 750 euro per anno. Lo Studio Marzo Associati ha maturato esperienza specifica in questo ambito, assistendo famiglie nella strutturazione di soluzioni che garantiscano la continuità assistenziale dopo la scomparsa dei genitori.

    La Convenzione dell'Aja del 1985 e il riconoscimento del trust in Italia

    Il fondamento giuridico del trust in Italia è la Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust e al loro riconoscimento, ratificata dall'Italia con la L. 364/1989. L'art. 2 della Convenzione definisce il trust come il rapporto giuridico istituito da una persona (il disponente) con atto inter vivos o mortis causa, con il quale beni sono posti sotto il controllo di un trustee nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato. L'art. 11 stabilisce gli effetti del riconoscimento: i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee a titolo personale; i beni non possono essere aggrediti dai creditori personali del trustee; il trustee è legittimato ad agire in giudizio in qualità di tale. Il sistema italiano ha progressivamente consolidato il riconoscimento dei trust, anche di diritto interno, attraverso una giurisprudenza che ha esteso i principi convenzionali ai trust i cui elementi non presentino collegamenti con ordinamenti stranieri. La scelta della legge regolatrice (inglese, jersey, svizzera, sammarinese) è determinante per le caratteristiche operative del trust e deve essere effettuata tenendo conto degli obiettivi del disponente e del profilo dei beneficiari.

    La fiscalità del trust dopo D.Lgs. 139/2024: il nuovo regime

    Il D.Lgs. 139/2024, in attuazione della riforma fiscale delegata dalla L. 111/2023, ha codificato il momento impositivo per i trust nel nuovo art. 4-bis TUS (D.Lgs. 346/1990): l'imposta sulle successioni e donazioni è dovuta al momento del trasferimento dei beni ai beneficiari, e non all'atto della segregazione. Il legislatore ha però previsto una facoltà di opzione per il versamento anticipato: il disponente (o il trustee, nei trust istituiti con testamento) può assolvere l'imposta al momento del conferimento dei beni in trust o dell'apertura della successione, assumendo come base il valore dei beni e le aliquote e franchigie vigenti in quel momento. L'opzione è irrevocabile nei suoi effetti e l'imposta versata non è rimborsabile, ma consente di rendere certo il carico fiscale della struttura. Le aliquote e franchigie sono quelle ordinarie delle donazioni (4%, 6%, 8% a seconda del rapporto tra disponente e beneficiario, con franchigie di 1.000.000 euro per figli e coniuge e 100.000 euro per fratelli e sorelle). Per i trust a favore di persone con disabilità grave ex L. 112/2016 ("Dopo di Noi"), resta confermato il regime di esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni, con deducibilità IRPEF dei contributi annuali versati dal disponente fino a 750 euro per anno. È opportuno verificare il rispetto di tutti i requisiti formali e sostanziali per accedere all'agevolazione, che l'Agenzia delle Entrate ha interpretato in modo restrittivo nelle proprie circolari.

    Come si costituisce un trust in pratica: il percorso operativo

    La costituzione di un trust richiede un processo articolato in diverse fasi. Prima di tutto viene effettuata una consulenza di pianificazione per definire gli obiettivi (protezione patrimoniale, passaggio generazionale, beneficiari), scegliere la legge regolatrice (italiana o di uno Stato straniero come Jersey, Guernsey o le Isole Cayman), e identificare un trustee professionale. Segue la redazione dell'atto istitutivo, che deve essere meticolosamente redatto per evitare contestazioni future da parte dell'Agenzia delle Entrate o dei creditori. Vengono poi gestiti gli atti di trasferimento dei beni al trustee (con i relativi adempimenti fiscali: imposta di registro, ipotecaria, catastale o imposta sulle donazioni), e infine si struttura la compliance continuativa (dichiarazioni fiscali del trust, quadro RW, comunicazioni ai beneficiari). Lo studio segue il cliente in ogni fase, dalla consulenza iniziale alla gestione corrente.

    Studio nel quartiere Salario, Roma

    Con sede in Via Ancona 20, Roma, lo studio è facilmente raggiungibile da Parioli, Trieste e dalle zone residenziali più esclusive della Capitale. Assistiamo famiglie imprenditoriali, professionisti con patrimoni significativi e famiglie con esigenze di protezione patrimoniale strutturata su tutto il territorio nazionale.

    Domande Frequenti — Trust & Fiduciarie

    Qual è la differenza tra trust opaco e trust trasparente ai fini fiscali?

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    Un trust è 'opaco' quando il disponente non ha la possibilità di revocare il trust o di beneficiare dei redditi prodotti, e il trustee dispone in modo discrezionale. In questo caso il trust è soggetto passivo IRES e tassa i redditi in proprio. Un trust è 'trasparente' quando i beneficiari sono individuati e hanno diritto certo ai redditi: questi vengono tassati direttamente in capo ai beneficiari per trasparenza. La scelta tra le due strutture ha conseguenze fiscali rilevanti e dipende dagli obiettivi del disponente. Lo studio analizza caso per caso la struttura ottimale.

    Come funziona un mandato fiduciario e quali vantaggi offre?

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    Il mandato fiduciario è un contratto con cui il fiduciante (il vero proprietario) affida a una società fiduciaria l'intestazione formale di beni (tipicamente partecipazioni societarie o conti correnti) in nome proprio ma per conto del fiduciante. Il principale vantaggio è la riservatezza: il fiduciante non appare nei registri pubblici come proprietario. Ai fini fiscali, i redditi restano in capo al fiduciante. La riservatezza non esime dagli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW). Il nostro studio assiste sia nella costituzione che nella gestione corrente dei mandati fiduciari.

    Quali sono gli obblighi fiscali per chi è disponente o beneficiario di un trust estero?

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    I soggetti residenti in Italia che sono disponenti o beneficiari di un trust estero sono soggetti a obblighi di monitoraggio fiscale: devono indicare nel quadro RW della dichiarazione dei redditi i beni detenuti tramite il trust e assolvere IVAFE (per attività finanziarie) o IVIE (per immobili esteri). Sul piano dell'imposta sulle successioni e donazioni, l'art. 4-bis TUS — introdotto dal D.Lgs. 139/2024 — colloca il presupposto impositivo al momento dell'attribuzione dei beni ai beneficiari, con possibilità di optare per il versamento anticipato al conferimento; rilevano inoltre i criteri di territorialità legati alla residenza del disponente e alla localizzazione dei beni. Le sanzioni per l'omesso monitoraggio sono significative. Lo studio assiste nella regolarizzazione delle posizioni pregresse e nella corretta gestione corrente.

    Con la riforma fiscale 2024, conviene ancora costituire un trust?

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    Sì. Il D.Lgs. 139/2024 non ha anticipato la tassazione al conferimento: ha confermato la tassazione al momento dell'attribuzione ai beneficiari (art. 4-bis TUS), lasciando al disponente la facoltà di optare per il versamento anticipato. Il trust resta uno strumento utile in molte situazioni: protezione patrimoniale da rischi futuri, passaggio generazionale programmato, gestione di patrimoni per soggetti vulnerabili (Legge 'Dopo di Noi'), continuità aziendale. La riforma ha ridotto le incertezze interpretative e, per i trust a favore di figli e coniuge, restano applicabili le franchigie di 1 milione di euro per beneficiario. La convenienza dipende dal caso concreto e richiede un'analisi personalizzata.

    Trust & Fiduciarie — Dove Operiamo

    Il nostro studio offre servizi di trust & fiduciarie dalla sede di Roma a clienti su tutto il territorio nazionale. Assistiamo imprese e privati anche a Milano, Napoli, Firenze, Torino, Bologna e nelle principali città del Lazio.

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