In Sintesi
- Ires premiale: ai fini del requisito occupazionale valgono le regole ordinarie, senza modalità ad hoc per gli stagionali (chiarimento Mef, 11 marzo 2026).
- Le imprese che impiegano lavoratori stagionali estivi rischiano l'esclusione dal beneficio: gli stagionali alimentano la media triennale ma non il dato puntuale di fine anno.
- La cessazione fisiologica dei contratti stagionali non rientra tra le esclusioni tassative dalla base media, generando un confronto sfavorevole.
- Il tetto agli investimenti recepito nel modello Redditi SC 2026 (righi RN8 e RN8A) valorizza il costo "rimasto a carico" dell'impresa: nodo interpretativo ancora aperto.
Come si applica l'aliquota premiale a imprese con lavoratori a termine: le istruzioni del Mef
Pagina a cura di Giancarlo Marzo e Jennifer Fuccella
Niente calcolo di favore per le imprese che impiegano lavoratori stagionali.
Ai fini dell'Ires premiale, ossia la riduzione dell'aliquota dal 24 al 20% riservata a chi nel 2025 ha investito e accresciuto l'occupazione, non è prevista alcuna modalità ad hoc di determinazione del requisito occupazionale: valgono le regole generali, ancorate ai principi unionali in materia di incentivi.
Lo ha precisato il ministero dell'economia e delle finanze rispondendo, l'11 marzo 2026, all'interrogazione n. 5-05143 in commissione finanze della Camera, che aveva rappresentato il rischio di esclusione dal beneficio per le imprese che ricorrono al lavoro stagionale nei mesi estivi.
L'interrogazione
Nel quesito è stata segnalata una criticità nel procedimento di computo dei livelli occupazionali. Le società che impiegano lavoratori stagionali nei mesi estivi rischiano di essere penalizzate, poiché tali lavoratori sono inclusi nel calcolo della media dei tre anni ma non nel dato puntuale di fine anno, con un risultato potenzialmente contrario allo spirito della norma: l'esclusione dall'agevolazione di società che pure abbiano fatto registrare un incremento occupazionale di lavoratori stabili.
L'agevolazione
Introdotta dall'art. 1, commi 436-444, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025), l'Ires premiale consiste, per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, nella riduzione dell'aliquota dal 24 al 20% al ricorrere di condizioni congiunte: la patrimonializzazione della società, il realizzo di investimenti "rilevanti", un incremento occupazionale e la mancata fruizione di taluni ammortizzatori sociali, salve le cause di decadenza. È misura una tantum, non riproposta dalla legge di Bilancio 2026.
Il metodo di verifica
Il fulcro della questione è l'art. 6, comma 2, del dm 8 agosto 2025. La condizione dell'incremento occupazionale, che l'art. 1, comma 437, della legge 207/2024 àncora alla circostanza che "il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente", si verifica confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno dell'ultimo mese del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (dicembre 2025) con quello medio dei trentasei mesi precedenti. Dalla base media si escludono i lavoratori che, nel periodo, abbiano abbandonato il posto per dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell'orario o licenziamento per giusta causa.
La criticità per gli stagionali
Proprio dal raffronto tra dato puntuale e media triennale nasce l'asimmetria. Il lavoratore stagionale estivo, non più in forza a dicembre, non concorre al dato di fine anno ma ha alimentato la media dei trentasei mesi; e la sua cessazione fisiologica non rientra tra le esclusioni tassative dalla base media. L'effetto è che l'incremento di lavoratori a tempo indeterminato può risultare "assorbito" da un confronto sfavorevole, con esclusione dal beneficio di imprese che hanno effettivamente creato occupazione stabile.
L'aggancio al quadro Ue
La relazione illustrativa al decreto correla la condizione ai criteri dell'art. 31, comma 1, lettera f), del dlgs 14 settembre 2015, n. 150, che detta i principi generali di fruizione degli incentivi all'occupazione: il calcolo dell'incremento netto si effettua mensilmente, raffrontando le Ula del mese con la media dei dodici precedenti e avuto riguardo alla nozione di "impresa unica" di cui all'art. 2, paragrafo 2, del regolamento (Ue) n. 1408/2013. L'incremento occupazionale, a sua volta, va determinato ex art. 4, commi da 1 a 6, del dm 25 giugno 2024: occorre verificare che l'incremento e l'incremento complessivo siano almeno pari all'1% e comunque non inferiori a una unità a tempo indeterminato, senza considerare le dinamiche del gruppo e computando, per l'incremento complessivo, tutte le tipologie di lavoratori. Il Mef ha chiarito, quindi, che la formulazione vigente e le relative norme di attuazione sono coerenti con il regime quadro degli incentivi all'occupazione: ogni eventuale modifica a favore delle imprese stagionali dovrà perciò rispettare principi che derivano dalle disposizioni di matrice unionale.
In sede di replica, l'interrogante ha preso atto del riconoscimento di un "problema oggettivo" riconducibile al quadro giuridico dell'Unione e da risolvere nel confronto con quest'ultima, dichiarandosi non soddisfatto e ritenendo che il governo si sarebbe già dovuto attivare. Resta così sul tavolo una criticità segnalata e tuttora irrisolta, a carico delle imprese costrette a ricorrere al lavoro stagionale.
Il quadro RN e il tetto sugli investimenti
Distinto dal profilo occupazionale, e non toccato dall'interrogazione, è il versante dichiarativo, su cui sono intervenute le istruzioni al modello Redditi SC 2026 approvate con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate n. 71522 del 27 febbraio 2026. Nel quadro RN il modello recepisce il tetto introdotto dal dm 8 agosto 2025: il risparmio d'imposta derivante dai quattro punti di riduzione non può eccedere il costo sostenuto per gli investimenti rilevanti. Il calcolo è sdoppiato: nel rigo RN8 il reddito ad aliquota ordinaria (24%); nel rigo RN8A, colonna 1, il reddito a Ires premiale (20%), nella colonna 4 "l'agevolazione Ires premiale non spettante in quanto eccedente i limiti del costo sostenuto rimasto a carico dell'impresa per gli investimenti rilevanti" e, nella colonna 5, l'imposta rideterminata.
Un nodo interpretativo ancora aperto
Resta da definire un profilo di immediato rilievo applicativo: se il parametro del tetto sia l'investimento minimo richiesto per l'accesso al beneficio o quello effettivamente realizzato. Il tenore letterale delle istruzioni, che valorizzano il "costo sostenuto rimasto a carico dell'impresa", depone per il secondo, cioè per l'investimento effettivo; ma il punto non risulta ancora chiarito in via ufficiale.
L'inciso "rimasto a carico", inoltre, sembra imporre di assumere il costo al netto di altri contributi: poiché l'Ires premiale è cumulabile con i crediti d'imposta 4.0 e 5.0, la fruizione di questi ultimi, riducendo il costo effettivamente rimasto a carico, comprime in pari misura il tetto dell'agevolazione, un effetto da ponderare in sede di pianificazione.



