In sintesi
La Direttiva UE 2026/799 (Seconda Direttiva Insolvency) attribuisce ai curatori fallimentari il diritto di accedere in modo diretto e "silenzioso" al Registro dei Titolari Effettivi di trust e mandati fiduciari. Questo accesso senza preavviso, in vigore dal 21 aprile 2026, mira a migliorare il rintracciamento dei beni della massa fallimentare, superando l'opacità patrimoniale a tutela dei creditori.
Introduzione
Una nuova normativa europea sta rivoluzionando la gestione delle procedure concorsuali e il contrasto all'opacità patrimoniale. La Direttiva UE 2026/799, nota come Seconda Direttiva Insolvency, introduce poteri investigativi rafforzati per i curatori fallimentari, ridefinendo l'approccio alle strutture segregative e ai mandati fiduciari. La direttiva, pubblicata il 1º aprile 2026 ed in vigore dal 21 aprile 2026, armonizza l'azione degli amministratori concorsuali nell'Unione Europea.L'Accesso "Silenzioso" del Curatore Fallimentare al Registro dei Titolari Effettivi
L'Articolo 18 (Titolo III, "Rintracciamento dei beni appartenenti alla massa fallimentare") della Direttiva UE 2026/799 costituisce il fulcro della riforma, conferendo al curatore fallimentare poteri investigativi senza precedenti. Questo articolo stabilisce il diritto di accesso diretto, tempestivo e asimmetrico ai dati sui titolari effettivi.
Principio dell'Accesso "Silenzioso"
Il principio dell'accesso "silenzioso" significa che le informazioni contenute nei registri centrali interconnessi devono essere fornite al curatore senza generare alcun alert o preavviso per il soggetto, il trust o il titolare effettivo interessato. Questa asimmetria informativa, ispirata alle indagini antiriciclaggio, ha l'obiettivo di migliorare l'efficacia del curatore nell'individuare e massimizzare il valore dei beni della massa fallimentare, a beneficio del ceto creditorio (come chiarito dal considerando 19 della direttiva).Informazioni Accessibili e Trattamento Differenziato
La direttiva impone agli Stati membri di garantire una mappatura chiara e tassativa dei dati accessibili. Il curatore può acquisire tempestivamente le seguenti informazioni:* Nome, mese e anno di nascita del titolare effettivo.
* Paese di residenza e cittadinanza.
* Per i soggetti giuridici ordinari: natura ed entità dell'interesse beneficiario detenuto.
* Per i trust dichiarati (express trust) e gli istituti giuridici affini: la "natura della loro titolarità effettiva".
L'inciso sulla "natura della titolarità effettiva" per i trust permette all'organo della procedura di ricostruire l'intera struttura segregativa, identificando disponente, trustee, guardiano, beneficiari e i loro ruoli o poteri d'influenza.
Il Ruolo dei Mandati Fiduciari e la Pendenza innanzi alla CGUE
Il riferimento agli "istituti giuridici affini" solleva una questione rilevante per l'ordinamento italiano, riguardante l'applicabilità di tale categoria ai mandati fiduciari delle società fiduciarie interne. Su questo specifico punto, è attesa nel 2026 la pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) nelle cause riunite C-684/24 e C-685/24, originate da rinvii pregiudiziali del Consiglio di Stato. L'Avvocato Generale Jean-Richard de la Tour, nelle conclusioni depositate l'11 dicembre 2025, ha già espresso un parere favorevole all'inclusione dei mandati fiduciari tra gli istituti affini ai trust, anticipando di fatto l'esito sostanziale dell'Articolo 18 sul versante concorsuale.
Il Sindacato di Proporzionalità e le Tutela Legali
Un aspetto cruciale della nuova direttiva riguarda la sua tenuta costituzionale, specialmente alla luce della sentenza Luxembourg Business Registers (cause riunite C-37/20 e C-601/20 del 22 novembre 2022), che aveva invalidato l'accesso pubblico e generalizzato ai registri della titolarità effettiva per violazione del principio di proporzionalità.Diversamente dall'accesso indiscriminato, la posizione del curatore introdotta dalla Direttiva 2026/799 è ritenuta bilanciata e resistente a censure di legittimità per i seguenti motivi:
* È limitata a una posizione qualificata e distinta dal generico interesse legittimo.
* È ancorata a una procedura concorsuale formalmente in corso.
* È rigidamente vincolata a un perimetro finalistico esplicito: il rintracciamento dei soli beni rilevanti per l'insolvenza.
Sinergia Patrimoniale e Termini di Recepimento
L'efficacia dell'Articolo 18 viene amplificata se considerato insieme ad altre disposizioni chiave della direttiva:* Articolo 19: Impone l'obbligo di accesso del curatore ai registri immobiliari, catastali, dei beni mobili, delle donazioni, dei pegni e dei sequestri, sia nazionali che esteri.
* Articoli 6-9: Disciplinano in modo armonizzato le azioni revocatorie unionali.
Questi strumenti, combinati, permettono di svelare il dominus economico delle operazioni (dati sui titolari effettivi), mappare i beni (registri patrimoniali) e recuperarli coerentemente (azioni revocatorie). In questo modo, i trust istituiti in prossimità di uno stato di crisi perdono i margini di opacità che ne sostenevano la pianificazione difensiva patrimoniale.
Termini di Recepimento
L'Art. 55 fissa il termine generale per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri al 22 gennaio 2029. Fa eccezione il sistema di interconnessione dei registri dei conti bancari (Sirch), per il quale il termine è differito al 10 luglio 2029. Il legislatore italiano dovrà coordinare questo nuovo assetto con il recente d.lgs. 210/2025 (in vigore dal 31 dicembre 2025), che già prevede un accesso stratificato al Registro dei Titolari Effettivi.Risvolti Operativi per i Consulenti Patrimoniali
Per i consulenti professionali, la Direttiva UE 2026/799 implica due direttrici operative fondamentali:* Approccio Ex Ante (Pianificazione): Nella fase di istituzione del trust e di apporto dei beni, è essenziale documentare analiticamente la genuinità della struttura, la perfetta tracciabilità dei flussi e l'esistenza di una causa concreta meritevole di tutela che vada oltre la mera sottrazione patrimoniale ai creditori.
* Approccio Ex Post (Contenzioso): In sede difensiva, l'accesso del curatore può essere sindacato sotto il profilo della proporzionalità. Qualsiasi consultazione o utilizzo dei dati che ecceda la stretta finalità di "individuare e rintracciare i beni rilevanti per la procedura di insolvenza" potrà essere formalmente eccepita dal legale del trust.



