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    Giurisprudenza14 luglio 20268 min
    Foto autore Avv. Giancarlo Marzo avvocato tributarista RomaAvv. Giancarlo Marzo — Avvocato Tributarista, FondatoreProfilo

    Prezzo-valore e trust: perché il trustee persona fisica può (e conviene) usarlo

    Prezzo-valore e trust: quando il trustee è persona fisica l'opzione è ammessa. CGT Treviso 288/2025, Cass. 3073/2021 e CGT Bologna 75/2025 contro la circolare 34/E/2022.

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    In Sintesi

    • Quando è un trustee persona fisica ad acquistare un immobile abitativo con la liquidità del fondo, l'opzione per il prezzo-valore è ammessa: la base imponibile dell'imposta di registro si calcola sul valore catastale, non sul prezzo pattuito.
    • L'Agenzia delle Entrate la nega, richiamando l'effetto segregativo del trust (circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022).
    • I giudici tributari la riconoscono: a comprare è una persona fisica, e il trust — privo di soggettività — resta fuori dal contratto.
    • La CGT di primo grado di Treviso, sentenza n. 288/2025, conferma la linea già tracciata da Cassazione 3073/2021 e CGT Bologna 75/2025.
    • Attenzione: l'opzione va chiesta al notaio nell'atto. Se manca lì, non si recupera dopo.
    Chi pianifica il passaggio di un patrimonio familiare conosce bene lo scenario: nel fondo in trust c'è liquidità, e il trustee la impiega per comprare un immobile abitativo destinato ai beneficiari o da mettere a reddito. Al rogito, però, si apre una questione che pesa in modo concreto sul portafoglio: l'imposta di registro va calcolata sul prezzo concordato o sul valore catastale?

    La differenza non è marginale. Tra rendita catastale rivalutata e valore di mercato lo scarto è spesso ampio, e su un acquisto di un certo importo può tradursi in decine di migliaia di euro di imposta in più o in meno. Il nodo è tutto qui: il trustee che compra la casa in trust può accedere al criterio del prezzo-valore, riservato alle persone fisiche, oppure no?

    Su questo punto Fisco e giurisprudenza vanno in direzioni opposte. Vediamo perché, e cosa significa in pratica per disponenti, trustee e professionisti.

    Cos'è il prezzo-valore e perché conviene chiederlo

    Il criterio nasce con l'art. 1, comma 497, della legge n. 266/2005 (Finanziaria 2006). Per le cessioni di immobili abitativi e relative pertinenze, consente di assumere come base imponibile del registro il valore catastale del fabbricato — la rendita rivalutata e moltiplicata per i coefficienti di legge (art. 52, commi 4 e 5, d.P.R. n. 131/1986, TUR) — a prescindere dal corrispettivo, che le parti restano comunque tenute a dichiarare in atto.

    Per applicarlo servono tre requisiti:

    • acquirente persona fisica, che non agisce nell'esercizio di impresa, arte o professione;
    • immobile a uso abitativo (e relative pertinenze);
    • opzione richiesta espressamente al notaio nell'atto di cessione.
    Dopo la Finanziaria 2007 il requisito soggettivo riguarda solo l'acquirente: il venditore può essere chiunque, purché la cessione sconti l'imposta proporzionale di registro. Il meccanismo funziona anche quando si trasferisce un diritto reale parziale, come la nuda proprietà.

    La logica della norma è doppia. Da un lato spinge a far emergere i prezzi reali — se la base imponibile non dipende più dal corrispettivo, dichiararne uno più basso non porta vantaggi; dall'altro riduce il contenzioso da rettifica di valore. In cambio della trasparenza, chi compra ottiene una base imponibile certa, la protezione dall'accertamento di valore e uno sconto del 30% sugli onorari notarili.

    Perché l'Agenzia delle Entrate lo nega al trustee

    Per la prassi amministrativa, però, quando a comprare è il trustee la porta si chiude. Il ragionamento ruota attorno all'effetto segregativo: il bene non entra nel patrimonio personale di chi firma, ma nel patrimonio separato del trust. Mancherebbe quindi il requisito soggettivo dell'acquisto da parte di una persona fisica.

    Su questa base — e richiamando la circolare n. 34/E del 20 ottobre 2022 — l'Ufficio nega al trust sia le agevolazioni pensate per le persone fisiche, sia l'opzione per il prezzo-valore. Risultato pratico: registro liquidato in misura proporzionale sul prezzo dichiarato.

    Il caso di Treviso: i fatti

    La vicenda parte da un atto di compravendita del 9 novembre 2023. Una persona fisica, intervenuta come trustee di un trust familiare, acquista la nuda proprietà di un fabbricato abitativo destinato a confluire nel fondo. Nell'atto l'acquirente chiede espressamente il prezzo-valore, con base imponibile calcolata sulla rendita catastale rivalutata al posto del corrispettivo.

    L'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Treviso non ci sta: imputa l'acquisto al trust anziché alla persona fisica firmataria e notifica un avviso di liquidazione, ricalcolando il registro in misura proporzionale sul prezzo. Il trustee impugna.

    La decisione: il trust non è parte del contratto

    Con la sentenza n. 288 del 12 agosto 2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Treviso accoglie il ricorso e ribalta la tesi dell'Ufficio partendo dalla qualificazione dell'atto.

    Il punto di partenza è semplice: la parte acquirente è una persona fisica, indicata per nome nel rogito, che ha accettato la nomina e ha assunto direttamente gli effetti del contratto. L'aver speso la qualità di trustee non sposta la titolarità dell'atto e non fa del trust una parte contrattuale.

    Da qui due passaggi decisivi.

    • La destinazione del bene al fondo avviene in un momento successivo e distinto rispetto all'acquisto: non può quindi retroagire sulla qualificazione soggettiva della compravendita.
    • Il trust è un patrimonio separato, solo formalmente intestato al trustee in vista di uno scopo e dell'assegnazione finale ai beneficiari. È privo di personalità giuridica e di autonoma soggettività, e per questo resta fuori da qualsiasi contratto.
    Conclusione: per l'opzione conta una sola cosa, cioè che a comprare sia una persona fisica — e il trustee lo è.

    Non è una pronuncia isolata

    La sentenza contraddice la prassi, ma non nasce dal nulla. Si allinea alla Cassazione n. 3073 del 9 febbraio 2021, secondo cui l'acquisto da parte del trustee non è un atto di dotazione del trust ma una ordinaria compravendita, autonoma rispetto alla successiva destinazione del bene; e l'eventuale imputazione al trust non basta a escludere il prezzo-valore, perché il trust non ha una soggettività tributaria generale.

    È il portato di un insegnamento ormai consolidato: il trust non è un nuovo soggetto di diritto, ma un fascio di rapporti che fa capo al trustee, unico legittimato sul piano sostanziale e processuale verso i terzi. E anche la giurisprudenza di merito converge: pochi mesi prima di Treviso, la CGT di primo grado di Bologna, con la sentenza n. 75 del 3 febbraio 2025, aveva già riconosciuto al trustee persona fisica l'accesso al prezzo-valore.

    Cosa fare in concreto: tre indicazioni operative

    • Non rinunciare al beneficio per prudenza. Negli acquisti abitativi con la liquidità del fondo, il prezzo-valore riporta il carico del registro a quello di un qualsiasi acquirente persona fisica. Rinunciarvi in anticipo, temendo la prassi contraria, oggi ha un costo che non trova più giustificazione.
    • Chiedere l'opzione al rogito, sempre. L'opzione va formulata espressamente nell'atto di cessione: una richiesta omessa non è recuperabile in seguito. Finché l'Agenzia non allineerà la propria prassi, è realistico mettere in conto un avviso di liquidazione — ma, con Cassazione e giudici di merito ormai concordi, le prospettive di tutela sono solide.
    • Scegliere il trustee anche in ottica fiscale. La norma riserva il beneficio alle persone fisiche che non agiscano nell'esercizio di impresa, arte o professione. Se l'ufficio di trustee è affidato a una trust company o ad altra persona giuridica, l'accesso al prezzo-valore resta precluso o quantomeno molto dubbio. Nei trust che opereranno sul mercato immobiliare abitativo, la scelta tra trustee persona fisica e trustee professionale diventa una variabile da valutare già in fase di istituzione.
    Sullo sfondo resta il principio ribadito con nettezza dai giudici trevigiani: il trust non è un soggetto, ma un rapporto. Finché la prassi non ne prenderà atto, la strada per far valere il prezzo-valore passerà dal contenzioso — con un orientamento, però, sempre più schierato dalla parte del contribuente.

    Domande Frequenti

    Il trustee può usare il criterio del prezzo-valore?

    Sì, quando il trustee è una persona fisica che non agisce nell'esercizio di impresa, arte o professione. Secondo i giudici tributari (da ultimo CGT Treviso n. 288/2025) a comprare è la persona fisica, non il trust, quindi il requisito soggettivo è soddisfatto.

    Perché l'Agenzia delle Entrate lo nega?

    Perché ritiene che, entrando l'immobile nel patrimonio segregato del trust, manchi l'acquisto da parte di una persona fisica. È la posizione fondata anche sulla circolare n. 34/E del 2022.

    Su cosa si calcola l'imposta di registro con il prezzo-valore?

    Sul valore catastale del fabbricato (rendita rivalutata per i coefficienti di legge), non sul prezzo pattuito, che resta comunque da indicare in atto.

    Quando va richiesto il prezzo-valore?

    Espressamente nell'atto di cessione, davanti al notaio. Se non viene chiesto al rogito, non è più recuperabile.

    Vale anche per la nuda proprietà?

    Sì. Il criterio opera anche quando oggetto del trasferimento è un diritto reale parziale, come la nuda proprietà.

    Il beneficio spetta anche se il trustee è una società?

    No, o comunque è fortemente dubbio: la norma riserva il prezzo-valore alle persone fisiche. Con una trust company o altra persona giuridica come trustee l'accesso resta precluso.

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