Torna agli articoli
    Giurisprudenza4 agosto 202630 min
    Foto autore Avv. Giancarlo Marzo avvocato tributarista RomaAvv. Giancarlo Marzo — Avvocato Tributarista, FondatoreProfilo

    Conferimento in trust di immobili ed esdebitazione: i limiti del giudizio di meritevolezza (App. Firenze, 17 dicembre 2025)

    Con il decreto in commento la Corte d'appello di Firenze nega l'esdebitazione (art. 142, n. 5, L. F.) qualificando come condotta distrattiva il conferimento in trust di immobili operato dal debitore anni prima del fallimento, e già oggetto di revocatoria transatta con esito satisfattivo per la massa.

    Immagine in evidenza articolo: Conferimento in trust di immobili ed esdebitazione: i limiti del giudizio di meritevolezza (App. Firenze, 17 dicembre 2025)

    In Sintesi

    • Con il decreto in commento la Corte d'appello di Firenze nega l'esdebitazione (art. 142, n. 5, L. F.) qualificando come condotta distrattiva il conferimento in trust di immobili operato dal debitore anni prima del fallimento, e già oggetto di revocatoria transatta con esito satisfattivo per la massa.
    • La decisione confonde l'effetto segregativo del trust con il disvalore dei soli trust "anti-concorsuali", e fonda il proprio giudizio su una presunzione apodittica ("come di prassi accade"), con inversione dell'onere della prova.
    • Contro tali trust l'ordinamento già appronta rimedi tipici — revocatoria, simulazione, accertamento del trust sham —, il cui esperimento esaurisce la tutela concorsuale: sanzionare nuovamente, in sede di esdebitazione, una condotta già neutralizzata in revocatoria duplica la sanzione.
    • Sul piano operativo, contano più la documentazione contestuale all'istituzione del trust e la distanza temporale dalla crisi che non l'effetto segregativo in sé.
    Di Jennifer Fuccella, Avvocato, Partner di Marzo Associati. Pubblicato in Trusts e attività fiduciarie, 2026, n. 4 (luglio-agosto), Diritto vivente – discussione, p. 532. DOI: 10.35948/1590-5586/2026.1058.

    Tesi

    Con il decreto in commento la Corte nega l'esdebitazione (art. 142, n. 5, L. F.) qualificando come condotta distrattiva il conferimento in trust di immobili operato dal debitore anni prima del fallimento, e già oggetto di revocatoria transatta con esito satisfattivo per la massa. La decisione non persuade. Essa confonde l'effetto segregativo del trust con il disvalore dei soli trust "anti-concorsuali", e fonda il proprio giudizio su una presunzione apodittica ("come di prassi accade"), con inversione dell'onere della prova. Ma contro tali trust l'ordinamento già appronta rimedi tipici - revocatoria, simulazione, accertamento del trust sham -, il cui esperimento esaurisce la tutela concorsuale: sanzionare nuovamente, in sede di esdebitazione, una condotta già neutralizzata in revocatoria duplica la sanzione.

    The author's view

    By the decree under review the Court denies the debtor a discharge (Article 142(5)), treating as a diversionary act the transfer of immovable property into a trust made years before the bankruptcy and already addressed by a clawback action settled to the estate's satisfaction. The decision does not persuade. It conflates the trust's segregative effect - an inherent feature endorsed by the legislator - with the unlawfulness peculiar to «anti-bankruptcy» trusts alone, and rests its reasoning on an unsupported presumption («as customarily occurs»), thereby reversing the burden of proof. Yet against such trusts the system already affords specific remedies - avoidance, simulation, sham-trust findings -, whose deployment exhausts insolvency-law protection: to sanction again, at the discharge stage, conduct already neutralised through avoidance is to duplicate the sanction.

    Sommario: § 1. Il caso e la decisione - § 2. La disciplina applicabile: art. 142 L. F. e attenuazione del requisito oggettivo - § 3. Il conferimento in trust come "distrazione dell'attivo": una nozione troppo estesa? - § 4. Segue. L'opponibilità del trust alla procedura concorsuale: l'insegnamento di Cass. 3 luglio 2025, n. 18084 - § 5. La revocatoria definita in via transattiva: condotta neutralizzata o doppia sanzione? - § 6. Il ricorso alla presunzione e il problema dell'onere della prova - § 7. Il considerando 78 della Direttiva Insolvency e la "buona fede" del debitore - § 8. Profili conclusivi e ricadute operative

    § 1. Il caso e la decisione

    Con sentenza 29 gennaio 2016, n. 12, il Tribunale di Lucca dichiarava il fallimento di una società di persone e dei suoi soci illimitatamente responsabili; la procedura concorsuale veniva chiusa il 1° aprile 2019. Il 25 marzo 2020 uno dei soci illimitatamente responsabili presentava istanza di esdebitazione ai sensi dell'art. 142 L. F. Nel procedimento si costituiva l'Agenzia delle Entrate, opponendosi al beneficio sulla base di due rilievi: l'irrisoria soddisfazione del ceto creditorio e l'asserito difetto di meritevolezza. Il curatore esprimeva, di contro, parere favorevole.

    Il Tribunale di Lucca, con decreto 18 settembre 2025, n. 7428 rigettava l'istanza, ritenendo che, prima dell'apertura del fallimento, il debitore aveva conferito in trust due immobili di sua proprietà, costringendo la curatela a promuovere un giudizio revocatorio conclusosi in via transattiva. In tale condotta - antecedente alla dichiarazione di fallimento - il Tribunale individuava il difetto del requisito di meritevolezza.

    Avverso il decreto il debitore proponeva reclamo, deducendo che il trust era stato istituito ben prima della dichiarazione di fallimento e che, in sede transattiva, era stata versata nelle casse della procedura una somma superiore al valore della propria quota dei beni conferiti.

    La Corte d'appello di Firenze, con decreto del 15 dicembre 2025, rigetta il reclamo e conferma integralmente la decisione di primo grado. Vi giunge attraverso un percorso argomentativo che si articola, in estrema sintesi, sui seguenti passaggi: applicabilità ratione temporis della legge fallimentare; ridimensionamento del requisito oggettivo della soddisfazione anche parziale dei creditori, alla luce della Direttiva (UE) 20 giugno 2019, n. 1023 e dell'orientamento di legittimità più recente; qualificazione del conferimento in trust come condotta integrante distrazione dell'attivo ex art. 142, n. 5, L. F.; rilevanza dell'allungamento dei tempi della procedura imputabile al giudizio revocatorio; irrilevanza assolutoria della transazione conclusa nell'ambito di quel giudizio.

    § 2. La disciplina applicabile: art. 142 L. F. e attenuazione del requisito oggettivo

    In via preliminare, la Corte chiarisce - richiamando l'ordinanza 3 giugno 2025, n. 14835 della Sezione Prima della Corte di cassazione [1] - che alla fattispecie si applica la disciplina della legge fallimentare e non quella del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, posto che il fallimento è stato dichiarato anteriormente all'entrata in vigore del CCII e che l'art. 390 del medesimo Codice non menziona le procedure di esdebitazione. La precisazione, ormai consolidata, non è priva di rilievo: la formulazione dell'art. 142 L. F. e quella dell'art. 280 CCII non coincidono integralmente, e la disciplina vigente, nel recepire la Direttiva Insolvency, ha espressamente espunto il requisito oggettivo della soddisfazione anche parziale dei creditori.

    Sul punto la Corte ricorda che anche sotto il vigore della legge fallimentare la giurisprudenza di legittimità ha letto la norma in modo conforme alla Direttiva: il debitore non può essere escluso dal beneficio per la sola scarsa consistenza del proprio patrimonio, una volta accertato che la "minore entità" non è frutto di condotte ostruzionistiche, negligenti, fraudolente o distrattive; [2] conformemente all'inquadramento sistematico già tracciato dalle Sezioni Unite della Cassazione, [3] l'attenuazione del rilievo oggettivo trasferisce il fuoco della valutazione sui requisiti soggettivi. Tra questi, l'art. 142 L. F., al n. 5, esclude il beneficio per il debitore che "abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito". La Corte fiorentina ravvisa nel conferimento in trust due distinte ipotesi previste dalla norma: la distrazione dell'attivo e - sia pure non espressamente - un comportamento idoneo a ritardare la procedura, qui declinato sub specie della necessità di promuovere il giudizio revocatorio.

    § 3. Il conferimento in trust come "distrazione dell'attivo": una nozione troppo estesa?

    Il fulcro motivazionale del decreto è la qualificazione del conferimento in trust come distrazione dell'attivo. La Corte adotta una nozione estensiva del termine: la distrazione, si legge, "non può essere inteso in senso riduttivo, quale attività di materiale sottrazione di beni, dovendo essere valutato in un'accezione più ampia, tale da ricomprendere qualsiasi attività volta a limitare la garanzia patrimoniale generica". In questa cornice, l'effetto segregativo del trust - che isola i beni dal patrimonio del disponente rendendoli indisponibili rispetto alle azioni esecutive individuali e concorsuali - integrerebbe ex se la fattispecie ostativa.

    L'approccio si presta a una duplice lettura. Sul piano funzionale, è incontestabile che il trust, una volta perfezionata la pubblicità, produca un effetto di separazione patrimoniale opponibile erga omnes: in tal senso, il conferimento incide oggettivamente sulla garanzia patrimoniale generica del disponente. Proprio questa caratteristica, peraltro, costituisce non un dato patologico ma la cifra giuridica dell'istituto, sancita dalla convenzione de L'Aja del 1985 e ormai metabolizzata dall'ordinamento attraverso il riconoscimento di una pluralità di strumenti di destinazione (fondo patrimoniale, vincolo di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ., patrimoni destinati a uno specifico affare), nonché, sul piano specificamente concorsuale, attraverso il riferimento - in dottrina e nella prassi applicativa - alla utilizzabilità di strumenti fiduciari o segregativi, incluso il trust, nelle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (art. 7, L. 27 gennaio 2012, n. 3).

    Equiparare tout court la segregazione fiduciaria a una distrazione significa trascurare la distinzione, dogmaticamente decisiva, tra atti istitutivi di strumenti di destinazione adottati per scopi legittimi (pianificazione successoria, tutela di soggetti deboli, organizzazione di patrimoni familiari, esecuzione di obblighi di mantenimento) e atti compiuti in vista dell'insolvenza, e dunque potenzialmente revocabili, simulati o, secondo la categoria di matrice anglosassone, sham. Il riconoscimento della distinzione è stato del resto compiuto dalla giurisprudenza di legittimità con specifico riferimento alla materia concorsuale: il trust c.d. anti concorsuale, "che viene a sostituirsi alla procedura fallimentare" e "impedisce lo spossessamento dell'imprenditore insolvente", presenta una causa concreta non meritevole di tutela proprio perché si pone come "fuga" dalla disciplina concorsuale imperativa; [4] ben diverso è invece il trust istituito in bonis e per finalità lecite, il cui giudizio di meritevolezza non può tradursi in un giudizio puramente formale sull'effetto segregativo. [5]

    Nella stessa cornice si colloca, sul versante penale, la più recente giurisprudenza di legittimità che, pur affermando la rilevanza della istituzione di un trust quale condotta di distrazione integrante bancarotta fraudolenta, lo fa subordinandone l'accertamento ad un "vaglio particolarmente penetrante, da parte del giudice di merito, condotto esaminando l'operazione complessiva in relazione alla causa concreta del programma negoziale e alla meritevolezza degli interessi perseguiti": muove insomma sempre dal presupposto, anch'esso ribadito dalla Cassazione, che "la costituzione di un trust risponde ad una scelta lecita dell'imprenditore" e che il trust liquidatorio non è di per sé vietato, occorrendo verificare in concreto che "il negozio non nasconda l'intento di sottrarre i beni conferiti alla precedente, più ampia, garanzia patrimoniale". [6]

    Ne deriva che la sola produzione dell'effetto segregativo non basta a qualificare l'atto come distrattivo: occorre indagare la causa concreta del trust e il contesto soggettivo in cui esso è stato istituito. A ciò si aggiunga che l'ordinamento appronta uno strumentario specifico per la reazione contro i trust istituiti in pregiudizio dei creditori - la revocatoria ordinaria ex art. 2901 cod. civ., la revocatoria fallimentare, l'accertamento di simulazione assoluta, la qualificazione del trust come apparente o sham [7] - e che, quando tale strumentario è attivato e produce esiti satisfattivi per la massa, viene meno la stessa premessa fattuale che giustificherebbe l'inserimento del conferimento tra le condotte distrattive ostative all'esdebitazione.

    § 4. Segue. L'opponibilità del trust alla procedura concorsuale: l'insegnamento di Cass. 3 luglio 2025, n. 18084

    L'impostazione del decreto fiorentino diviene ancora più problematica se confrontata con i principi affermati, in materia di rapporti tra trust e procedura concorsuale, dalla Sezione Prima della Corte di cassazione con sentenza 3 luglio 2025, n. 18084. Pur decidendo in una fattispecie diversa - la rivendica, da parte del fallito-trustee, di beni che la curatela aveva inventariato ex art. 42 L. F. - la Suprema Corte enuncia un principio sistemico di portata generale: il rapporto tra trust e procedura concorsuale non si misura sull'astratta categoria della "distrazione", bensì sul terreno tecnico dell'opponibilità ai creditori, secondo le norme imperative interne che, ai sensi dell'art. 15, lett. d) ed e), della convenzione de L'Aja, fanno salve la disciplina del trasferimento di proprietà e la protezione dei creditori in caso di insolvibilità. [8]

    Il principio è espresso con nitidezza: il trust "non è un ente dotato di personalità giuridica", ma "un insieme di beni e rapporti, destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee", e l'acquisto del trustee è "solo il mezzo funzionale alla realizzazione dell'effetto finale successivo"; in difetto di trascrizione dell'atto dispositivo anteriore al fallimento (art. 45 L. F.) o, per i beni mobili, di data certa anteriore al concorso (art. 2704 cod. civ.), il trust non è opponibile alla curatela. La stessa pronuncia, del resto, àncora la reazione contro i conferimenti potenzialmente pregiudizievoli a due piani tipici e distinti - una valutazione diretta a "vagliare la causa concreta del programma negoziale del trust e della meritevolezza degli interessi ad esso correlati" e l'applicazione dei rimedi recuperatori, "come l'azione di revocatoria ordinaria o fallimentare" - senza mai elevare l'effetto segregativo, di per sé, ad autonoma categoria distrattiva: il giudizio di meritevolezza postula, dunque, l'analisi concreta dell'atto e non la sua presunzione. [9]

    L'applicazione di tale impianto sistemico alla vicenda decisa da App. Firenze svela un'incongruenza metodologica di non poco momento. Nel caso di specie, il problema dell'opponibilità del trust ai creditori del disponente fallito era già stato affrontato - e risolto - nella sede sua propria: la curatela aveva promosso l'azione revocatoria e, attraverso la transazione, aveva perseguito il riequilibrio patrimoniale che le norme imperative concorsuali le riconoscono. Reimputare poi al debitore la medesima condotta - non più in chiave di inopponibilità, profilo già affrontato in quella sede attraverso i rimedi recuperatori, bensì di "distrazione dell'attivo" ai fini dell'art. 142 L. F. - significa estrarla dal piano di analisi che la più recente giurisprudenza di legittimità le assegna e ricollocarla, ai soli fini sanzionatori, su un piano dogmaticamente diverso e patrimonialmente già esaurito. L'osservazione, lo si vedrà infra, non è priva di rilievo sul versante della proporzionalità.

    § 5. La revocatoria definita in via transattiva: condotta neutralizzata o doppia sanzione?

    Particolare attenzione merita il modo in cui la Corte tratta la transazione conclusa nell'ambito del giudizio revocatorio promosso dalla curatela. Il debitore reclamante aveva eccepito di aver versato alla procedura una somma superiore al valore della propria quota dei beni immobili conferiti. La Corte disinnesca l'argomento con una motivazione che merita di essere riportata: la transazione, si afferma, "ha al più ridotto gli effetti negativi della sua condotta, e comunque è stata imposta dal fatto che l'esito del giudizio appariva scontato, alla luce della giurisprudenza costante, considerando anche che essa garantiva comunque il mantenimento della titolarità dei beni conferiti nel trust".

    L'argomentazione, pur efficace nell'economia della decisione, lascia aperti quesiti non secondari. Sul piano dogmatico, sembra trascurare la differenza tra il giudizio sulla condotta - che attiene al passato - e il giudizio sull'attuale assetto degli interessi creditori - che attiene al presente. Se il fine ultimo della valutazione di meritevolezza è la tutela della massa, e se la massa ha ottenuto, in via transattiva, il riequilibrio patrimoniale che la revocatoria avrebbe perseguito in via accertativo-restitutoria, la condotta originaria perde - quanto meno in larga parte - il proprio disvalore obiettivo. Il requisito negativo di cui all'art. 142, n. 5, L. F. non assolve, del resto, una funzione afflittiva, bensì di salvaguardia della garanzia patrimoniale dei creditori: rimosso integralmente il pregiudizio attraverso i rimedi tipici, viene meno il disvalore che la norma è chiamata a intercettare, sicché reimputare la medesima condotta finisce per assumere una connotazione puramente sanzionatoria, estranea alla ratio del filtro di meritevolezza. Sostenere che la transazione "al più ha ridotto gli effetti negativi" presuppone che vi siano effetti negativi residui, ma il decreto non li individua: in particolare, non analizza il rapporto tra valore dei beni e somma versata, anzi espressamente precisa che il valore degli immobili "non può essere acriticamente desunto dall'atto di conferimento nel trust".

    Sotto altro profilo, il rilievo per cui la transazione sarebbe stata "imposta" dall'esito prevedibile del giudizio non è argomento decisivo: la pressoché certa soccombenza non priva la transazione del suo significato satisfattivo per la procedura; al contrario, ne accelera gli effetti, riducendo costi e tempi di realizzo. Né appare convincente l'argomento per cui il debitore avrebbe "mantenuto la titolarità dei beni conferiti nel trust": tale circostanza attiene alla scelta delle parti di non sciogliere il trust ma di compensarne gli effetti monetariamente, ed è in sé neutra ai fini della valutazione della meritevolezza. Anzi: nelle ipotesi paradigmatiche in cui la giurisprudenza qualifica il trust come strumentale al pregiudizio dei creditori, l'esito tipico del giudizio revocatorio è la declaratoria di inefficacia relativa del conferimento nei confronti della massa, con conseguente assoggettabilità del bene all'azione esecutiva o concorsuale; [10] la composizione transattiva, accompagnata dal versamento di una somma equivalente, rappresenta una soluzione patrimonialmente equivalente ma processualmente più efficiente, e non dovrebbe essere trattata, per la valutazione di meritevolezza, in modo deteriore rispetto alla pronuncia di accoglimento.

    Occorre peraltro tenere distinto il profilo della distrazione dell'attivo (art. 142, n. 5, L. F.), cui si riferiscono le considerazioni che precedono, da quello - autonomo - del divieto di aver "in alcun modo ritardato o contribuito a ritardare" lo svolgimento della procedura (art. 142, n. 2, L. F.), che la Corte richiama, sia pure non espressamente, sub specie della necessità di promuovere il giudizio revocatorio. La compensazione patrimoniale conseguita in via transattiva attiene al primo piano e non esaurisce, di per sé, il secondo. Il rilievo, tuttavia, appare nella specie di portata circoscritta: il conferimento è anteriore alla dichiarazione di fallimento, e dunque non incide sullo "svolgimento" di una procedura non ancora pendente; l'allungamento dei tempi imputabile alla revocatoria costituisce, inoltre, la conseguenza fisiologica dell'esercizio, da parte della curatela, di un rimedio tipico contro un atto pregiudizievole - conseguenza che la definizione transattiva ha concorso ad attenuare, riducendo costi e tempi di realizzo. Ritenere che la mera necessità di esperire la revocatoria integri, ex se, un autonomo profilo ostativo ai sensi del n. 2 finirebbe per convertire l'esistenza stessa di un atto revocabile in causa di esclusione del beneficio, così svuotando la funzione selettiva della previsione.

    Resta, dunque, il dubbio che il decreto realizzi, di fatto, una duplicazione sanzionatoria: se la transazione ha integralmente compensato il pregiudizio patrimoniale, la condotta deve ritenersi già neutralizzata sul piano patrimoniale per effetto della revocatoria e della transazione, e il suo utilizzo, una seconda volta, per precludere l'esdebitazione si pone in possibile tensione con un implicito principio di proporzionalità che dovrebbe presiedere alla valutazione dei requisiti soggettivi di cui all'art. 142 L. F. Un principio di proporzionalità che, lungi dall'essere meramente implicito, riposa sulla ragionevolezza ex art. 3 Cost. e sulla stessa finalità di "seconda opportunità" perseguita dalla Direttiva (UE) 2019/1023, le quali ostano a una compressione del beneficio eccedente quanto necessario alla tutela di creditori già altrimenti soddisfatti.

    § 6. Il ricorso alla presunzione e il problema dell'onere della prova

    Il passaggio motivazionale forse più delicato del decreto è quello in cui la Corte affronta il tema della finalità sottesa al conferimento in trust. Si legge: "Nel caso in esame, per quanto non si abbiano dati oggettivi ai quali ancorare il momento in cui è insorta l'insolvenza della società, dal momento che non vengono indicate diverse giustificazioni, si può presumere che, come di prassi accade, la creazione del trust fosse finalizzata proprio a creare un vincolo di indisponibilità da opporre nei confronti dei creditori".

    L'affermazione è duplice. In primo luogo, la Corte ammette di non avere dati oggettivi sull'epoca di insorgenza dell'insolvenza - circostanza che, in fattispecie analoghe, è invece dirimente, posto che solo la prossimità temporale tra trust e crisi giustifica una presunzione di scopo difensivo. In secondo luogo, in assenza di tali dati, la Corte ricorre a una doppia presunzione: la "prassi" - secondo cui i trust sarebbero "di norma" istituiti per finalità difensive - e il silenzio del debitore - il quale non avrebbe "indicato diverse giustificazioni".

    Entrambi i passaggi suscitano riserve. Il richiamo alla "prassi", in assenza di un'indagine empirica condotta sulla casistica italiana, è argomento di carattere essenzialmente intuitivo, e finisce per riprodurre nel ragionamento giudiziale un giudizio di valore già confezionato sull'istituto. Il trust, nell'ordinamento italiano, è oggi utilizzato con frequenza per finalità di pianificazione successoria, protezione di soggetti deboli, organizzazione di patrimoni familiari, garanzia di operazioni commerciali, segregazione di patrimoni destinati allo svolgimento di attività professionali. La presunzione è priva di basi statistiche dichiarate, e si presta a un effetto pregiudizievole sui legittimi utilizzi dell'istituto.

    Quanto al secondo passaggio, esso solleva un problema di ripartizione dell'onere probatorio. Far gravare sul debitore l'onere di fornire una "diversa giustificazione" rispetto a una presunzione di scopo difensivo significa invertire la fisiologica ripartizione della prova. Se l'opponente invoca una condotta distrattiva, sembra ragionevole pretendere che fornisca indici idonei a sostenerne l'allegazione: e tali indici esistono, consolidati nella letteratura e nella giurisprudenza tributaria e civile. Si pensi alla prossimità temporale tra trust e crisi (decisiva nella vicenda del medico decisa dal Tribunale di Lecce a ridosso della contestazione professionale); alla coincidenza soggettiva tra disponente, trustee e beneficiari; alla riserva di poteri di nomina e revoca di trustee, guardiano e beneficiari, e di modifica dello scopo del trust (indici valorizzati dal Tribunale di Vicenza sul trust familiare strumentale alla sottrazione di beni ai creditori [11]); alla sproporzione tra patrimonio conferito e patrimonio residuo; al perdurare della gestione di fatto in capo al disponente. Nella stessa materia della composizione della crisi, del resto, è stato ravvisato un atto in frode ostativo nel trust istituito a situazione di squilibrio già cristallizzata e con clausole volte a conservare al disponente il controllo dei beni. [12] La casistica tributaria - riassunta in questa Rivista [13] - offre un catalogo articolato di "elementi di fatto" utilizzabile anche in sede concorsuale. Analogo ausilio offre la riflessione dottrinale sulle figure dell'ostensible discretionary trust e dello sham trust, [14] ormai sufficientemente fine per evitare il ricorso a presunzioni indifferenziate.

    In assenza di tali indici, l'analisi dell'atto istitutivo - programma negoziale, identità dei beneficiari, causa concreta - diventa snodo imprescindibile. Il decreto non riferisce nulla a riguardo: non sappiamo se il trust avesse beneficiari diversi dal disponente, se vi fosse un guardiano, se la struttura prevedesse meccanismi di tutela dei beneficiari, se il disponente avesse riservato poteri tali da indebolirne la genuinità. Sono elementi che definiscono il confine tra trust riconosciuto e trust simulato o apparente.

    § 7. Il considerando 78 della Direttiva Insolvency e la "buona fede" del debitore

    La Corte dedica un passaggio specifico al considerando 78 della Direttiva (UE) 2019/1023, ove ricorre la figura dell'imprenditore "disonesto e in mala fede". La pronuncia precisa che il concetto non va inteso "in una accezione morale, ma secondo un più generale significato di condotta non improntata alla buona fede nei confronti dei creditori, nella quale rientrano anche i tentativi di sottrarre beni alla loro aggressione esecutiva".

    La lettura è, in sé, condivisibile: la Direttiva non subordina l'esdebitazione a un giudizio morale sul debitore, ma a un giudizio relazionale sulla qualità della sua condotta verso i creditori. Tuttavia, la traslazione del concetto sul piano applicativo non può prescindere dal rispetto del principio di colpevolezza, sia pur attenuato, che pervade i requisiti negativi dell'art. 142 L. F. Una cosa è la condotta scientemente difensiva e cronologicamente prossima all'insolvenza; altra cosa è l'effetto segregativo di un atto compiuto, magari anni prima, per finalità legittime e poi sopravanzato dalla crisi. Né va trascurato che il legislatore del 2019, recependo la Direttiva, ha innalzato la soglia di accesso al beneficio per agevolare la "second chance" dell'imprenditore - orientamento condiviso anche oltre i confini nazionali, come dimostra la riflessione comparata recentemente proposta in questa Rivista sull'esperienza sammarinese. [15]

    Il punto si lega all'estensione del concetto di "buona fede" nella materia concorsuale. Una nozione troppo elastica rischia di rendere l'esdebitazione un beneficio dall'accesso intermittente, subordinato a valutazioni casistiche scarsamente prevedibili; una nozione troppo angusta tradisce la finalità di tutela che la Direttiva ha inteso rafforzare. Il punto di equilibrio passa attraverso una valorizzazione dell'analisi caso per caso, fondata su elementi obiettivi: tempistica, struttura dell'atto, identità dei soggetti coinvolti, esiti del giudizio revocatorio. Il ricorso a presunzioni di carattere generale - sia di "prassi" che di "scopo" - appare difficilmente compatibile con tale prospettiva.

    § 8. Profili conclusivi e ricadute operative

    Il decreto si inserisce in una linea giurisprudenziale tendenzialmente rigorosa rispetto alla pianificazione patrimoniale anteriore al dissesto. La rigidità del risultato è probabilmente coerente con la specificità del caso, di cui il decreto non offre tutti gli elementi ma che lascia trasparire una qualche affinità tra istituzione del trust e successivo dissesto. Resta, però, l'avvertenza di metodo: presumere la finalità difensiva di un trust in assenza di un'indagine sull'atto istitutivo, e considerare la transazione revocatoria come fattore al più mitigante e non neutralizzante, sono operazioni argomentative che, generalizzate, rischiano di pregiudicare la funzionalità dell'istituto.

    Sul piano operativo, la decisione consolida alcune indicazioni di rilievo per la prassi consulenziale. In primo luogo, la documentazione contestuale alla istituzione del trust assume rilievo dirimente: la traccia documentale delle finalità (pianificazione successoria, protezione di soggetti deboli, garanzie a terzi) e l'evidenziazione del contesto economico-patrimoniale del disponente al momento dell'istituzione sono elementi su cui può fondarsi, in sede contenziosa, la "diversa giustificazione" la cui assenza è stata utilizzata dalla Corte come elemento presuntivo a sfavore del debitore.

    In secondo luogo, la prossimità temporale tra istituzione del trust e crisi rappresenta - più dell'effetto segregativo - il fattore di rischio decisivo: trust istituiti in epoca non sospetta, con beneficiari distinti dal disponente e governance autonoma (trustee professionale, guardiano, meccanismi di sostituzione), risultano meno esposti alla riqualificazione operata dal decreto. In terzo luogo, l'esito del giudizio revocatorio - accertativo o transattivo - andrebbe valorizzato non solo come elemento di calcolo del danno residuo, ma come fatto idoneo a "purgare" la condotta da una valutazione ulteriormente negativa ai fini dell'esdebitazione. Sarebbe auspicabile una pronuncia di legittimità che individui criteri più chiari sull'interazione tra revocatoria definita e requisito di meritevolezza.

    Da ultimo, e in chiave de iure condendo, la riflessione si proietta sul rapporto tra art. 142 L. F. e art. 280 CCII. Quest'ultimo, espunto il requisito oggettivo, ha lasciato sopravvivere i requisiti soggettivi, riproducendo sostanzialmente il catalogo della disciplina previgente. La giurisprudenza che si formerà sul nuovo regime erediterà, dunque, le elaborazioni costruite sotto la legge fallimentare; e già la dottrina concorsualistica più avvertita ha messo in guardia dal rischio che il giudizio di meritevolezza si trasformi in un controllo formalistico sulla forma negoziale prescelta, anziché concentrarsi sui principi cardine dell'ordinamento concorsuale (tempestiva emersione della crisi, miglior soddisfacimento dei creditori, trattamento non deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale). [16] Per questo motivo, la qualificazione del trust come strumento "di per sé" distrattivo - o, all'opposto, come strumento "di per sé" legittimo, salva la prova contraria - non è questione confinata all'orizzonte della disciplina previgente, ma si proietta sulla stessa esperienza applicativa del Codice della crisi. Il punto di equilibrio passa, ancora una volta, attraverso la valorizzazione dell'analisi dell'atto istitutivo: l'effettiva tutela del debitore "onesto" - e, simmetricamente, l'effettiva reazione contro il debitore "in mala fede" - non può essere costruita per presunzioni generali, ma deve fondarsi sulla concreta analisi del programma negoziale e delle circostanze in cui esso è stato realizzato.

    Note

    • Cass., ord. 3 giugno 2025, n. 14835, secondo cui "in tema di esdebitazione, l'istanza proposta dopo l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (15 luglio 2022) da soggetto dichiarato fallito anteriormente resta disciplinata dalla legge fallimentare", poiché l'art. 390 CCII non menziona le procedure di esdebitazione.
    • Cass. civ., 6 novembre 2024, n. 28505, secondo cui "il debitore non può essere escluso dal beneficio dell'esdebitazione prevista dall'art. 142 L. F. a causa della scarsa consistenza del suo patrimonio, una volta che sia stato comunque escluso che quella minore entità sia il portato di sue eventuali condotte ostruzionistiche, negligenti, fraudolente, distrattive o comunque penalmente rilevanti".
    • Cass., sez. un., 18 novembre 2011, n. 24214, sull'inquadramento sistematico dell'esdebitazione ex art. 142 L. F.
    • Cass. civ., 9 maggio 2014, n. 10105, in Corr. giur., 2015, II, 192, secondo cui il trust che "viene a sostituirsi alla procedura fallimentare" e "impedisce lo spossessamento dell'imprenditore insolvente (c.d. trust anti-concorsuale o falsamente liquidatorio)" presenta una causa concreta non meritevole di tutela e, non essendo riconoscibile nell'ordinamento, risulta radicalmente inefficace. Per la ricostruzione organica del dibattito e dell'evoluzione del giudizio di meritevolezza alla luce del CCII, A. Mariani, Trust liquidatorio e Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in questa Rivista, 2025, 367. Sulla rilevanza penale dello sham trust, F. Mazzacuva, Sham trust e diritto penale, ivi, 2026, 31.
    • Cass. civ., 10 febbraio 2020, n. 3128, in Società, 2020, X, 1089, che individua il criterio del riconoscimento del trust liquidatorio nella verifica della causa concreta e degli interessi perseguiti, da condursi nel rispetto dei limiti posti dalla legge fallimentare e dal sistema delle revocatorie. In senso conforme, da ultimo, A. Mariani, Trust liquidatorio e Codice della crisi d'impresa, cit., spec. 369, che individua i parametri valutativi della meritevolezza nel principio di tempestiva emersione della crisi e nel principio del trattamento non deteriore.
    • Cass. pen., 20 maggio 2024, n. 19973, sulla quale v. G. Francolini, Trust e bancarotta fraudolenta patrimoniale: considerazioni a margine di Cass. pen., 20 maggio 2024, n. 19973, in questa Rivista, 2025, 643.
    • Per l'orientamento favorevole all'esperibilità dell'azione revocatoria anche nei confronti dell'atto istitutivo del trust (e non solo dell'atto di dotazione), L. Galanti, Azione revocatoria dell'atto istitutivo di trust e inefficacia "derivata" dell'atto dispositivo (Trib. Foggia, 20 maggio 2024), in questa Rivista, 2025, 114; G.M. Marsico, Mercato e tutela dei creditori (App. Roma, 7 novembre 2024), ivi, 2025, 304; F. Costantini, Trust autodichiarato e azione revocatoria (Trib. Salerno, 1° ottobre 2025), ivi, 2026, 192; G. Bazzoni, La revocabilità del trust familiare pregiudizievole ai creditori (Trib. Modena, 26 marzo 2025), ivi, 2026, 182. Sulla legittimazione passiva, E. Hepaj, L'azione revocatoria nel trust (Trib. Cosenza, 7 ottobre 2024), ivi, 2025, 623. Sull'analoga questione del vincolo di destinazione ex art. 2645-ter cod. civ., decisa dalla medesima Corte d'appello di Firenze in senso conforme al decreto in commento, A.M. Borgna, Vincolo di destinazione e assoggettamento alla tutela dell'art. 2901 cod. civ. (App. Firenze, 11 settembre 2024), ivi, 2025, 43.
    • In linea con tale impostazione, ma con specifico riferimento al diverso piano della giurisdizione, Cass., S.U., 1° ottobre 2025, n. 26471, sulla quale v. M. Lupoi, Questioni di giurisdizione e di legge applicabile in una recente pronuncia delle Sezioni Unite Civili (Cass., 1° ottobre 2025, n. 26471), in questa Rivista, 2026, 114, che osserva criticamente come l'ordinanza non distingua a sufficienza fra legge applicabile e affermazione della giurisdizione.
    • Cass., 3 luglio 2025, n. 18084, cit., §§ 2.8-2.9 della motivazione, ove il richiamo a Cass., 10 febbraio 2020, n. 3128.
    • Si veda, per un caso esemplare di trust istituito dal medico in epoca prossima alla contestazione professionale e oggetto di revocatoria ordinaria, A. Capicchioni, Azione revocatoria contro il vincolo in trust di tutti i beni di un medico a seguito di un intervento chirurgico (Trib. Lecce, 22 maggio 2024), in questa Rivista, 2025, 48: il Tribunale, nell'accogliere la domanda, valorizza la successione cronologica tra evento di danno, richiesta della documentazione medica e istituzione del trust, oltre alla circostanza che, in contrasto con le finalità dichiarate, il fondo era rimasto nell'assoluta disponibilità del disponente.
    • E. Adilardi, Trust familiare e azione revocatoria (Trib. Vicenza, 4 marzo 2025), in questa Rivista, 2025, 556, sulla pronuncia secondo cui "la riserva in capo al disponente di un trust familiare della facoltà di sostituire a piacimento sia il trustee che i beneficiari che il guardiano, come pure lo scopo del trust, restituisce un assetto da cui traspare in modo evidente l'uso strumentale del conferimento dei beni nel trust a pregiudizio dei creditori in quanto il disponente rimane, nella sostanza, pienamente padrone di quei beni".
    • P. Zagami, La disciplina italiana della crisi da sovraindebitamento tra best practices internazionali e trust, in questa Rivista, 2015, 556.
    • V. Masotti, Trust fittizi negli accertamenti dell'Agenzia delle Entrate: disamina degli elementi di fatto attraverso un'analisi delle sentenze, in questa Rivista, 2025, 551, che ricostruisce, sulla scorta della casistica delle Corti tributarie, gli indici della c.d. fittizietà: assenza di reale separazione patrimoniale, identità tra disponente e beneficiario, conservazione di facoltà gestorie in capo al disponente, modifica di beneficiari, trustee o guardiano nel corso della vita del trust, anomalia tra causa dichiarata e valore del conferimento.
    • M. Lupoi, Discretionary powers and ostensible discretionary trusts, in questa Rivista, 2025, 204, sui trust nei quali la discrezionalità del trustee è svuotata dalla preminenza del disponente, con conseguente nullità per insussistenza dei tratti tipici dell'istituto. Sul ruolo dello sham trust in sede penale e sugli indici sintomatici elaborati dalla giurisprudenza - molti sovrapponibili a quelli rilevanti in sede civile - F. Mazzacuva, Sham trust e diritto penale, ivi, 2026, 31, spec. §§ 3-4. Sul piano civile, A.M. Borgna, Sulla domanda subordinata di simulazione di un trust con partecipazioni societarie, in questa Rivista, 2025, 561.
    • F. Giovagnoli, Il trust sammarinese, fra crisi e insolvenza: la risposta di un ordinamento non codificato, in questa Rivista, 2025, 541, che propone una lettura comparata sull'utilizzo dell'istituto in scenari di crisi e insolvenza, sottolineando la necessità di una valutazione casistica della causa concreta del negozio e ricordando le sollecitazioni armonizzatrici provenienti dalla Direttiva (UE) 2019/1023.
    • Cfr., per l'ampia trattazione, A. Mariani, Trust liquidatorio e Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, cit., spec. 372, che individua come parametri valutativi della meritevolezza del trust liquidatorio extra-concorsuale i principi della tempestiva emersione della crisi (artt. 2086, comma 2, cod. civ. e 3 CCII) e del miglior soddisfacimento dei creditori, da declinare anche attraverso l'estensione del principio del trattamento non deteriore al di fuori del perimetro degli strumenti tipici di regolazione della crisi.
    Jennifer Fuccella (1989), Avvocato, esercita la professione in Roma, dove è Partner di Marzo Associati. Laureata in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Catania, è iscritta all'Ordine degli Avvocati di Roma. Si occupa prevalentemente di consulenza fiscale, contenzioso tributario, pianificazione patrimoniale e gestione di patrimoni e imprese familiari. È autrice di numerose pubblicazioni in materia tributaria e di diritto dei trust.

    Domande frequenti

    Il conferimento di immobili in trust impedisce sempre l'esdebitazione?

    No. Secondo la lettura critica proposta, la sola produzione dell'effetto segregativo non basta a qualificare l'atto come distrattivo ai sensi dell'art. 142, n. 5, L. F.: occorre indagare la causa concreta del trust e il contesto soggettivo in cui esso è stato istituito.

    Che cosa ha deciso la Corte d'appello di Firenze?

    Con decreto del 15 dicembre 2025 la Corte ha rigettato il reclamo e confermato il diniego di esdebitazione, qualificando il conferimento in trust come distrazione dell'attivo e ritenendo rilevante l'allungamento dei tempi della procedura imputabile al giudizio revocatorio.

    La transazione conclusa nel giudizio revocatorio neutralizza la condotta?

    Per la Corte la transazione "ha al più ridotto gli effetti negativi" della condotta. Nell'analisi svolta, invece, se la transazione ha integralmente compensato il pregiudizio patrimoniale la condotta deve ritenersi già neutralizzata, e il suo riutilizzo per precludere l'esdebitazione si pone in tensione con un principio di proporzionalità.

    Quali indici segnalano un trust istituito in pregiudizio dei creditori?

    La prossimità temporale tra trust e crisi, la coincidenza soggettiva tra disponente, trustee e beneficiari, la riserva di poteri di nomina e revoca di trustee, guardiano e beneficiari e di modifica dello scopo, la sproporzione tra patrimonio conferito e patrimonio residuo, il perdurare della gestione di fatto in capo al disponente.

    Quali indicazioni operative si traggono per chi istituisce un trust?

    Documentare le finalità contestualmente all'istituzione (pianificazione successoria, protezione di soggetti deboli, garanzie a terzi), istituire il trust in epoca non sospetta, prevedere beneficiari distinti dal disponente e una governance autonoma (trustee professionale, guardiano, meccanismi di sostituzione).

    Ti è stato utile questo articolo?

    Hai bisogno di assistenza su questo tema?

    Lo Studio Marzo Associati offre consulenza legale e tributaria personalizzata a Roma e in tutta Italia.

    Prenota Appuntamento

    Utilizziamo cookie tecnici e, previo consenso, cookie analitici per migliorare la tua esperienza di navigazione. Puoi accettare tutti i cookie o solo quelli necessari. Per maggiori informazioni consulta la nostra Cookie Policy.