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    Fiscalità Internazionale20 luglio 20268 min
    Foto autore Avv. Giancarlo Marzo avvocato tributarista RomaAvv. Giancarlo Marzo — Avvocato Tributarista, FondatoreProfilo

    Frontalieri, distinguo al regime: i dipendenti Bankitalia in Francia sono tassati solo in Italia

    La risposta a interpello n. 132/2026 dell'Agenzia delle Entrate esclude i dipendenti della Banca d'Italia residenti in Francia dal regime dei frontalieri: si applica l'art. 19 della Convenzione Italia-Francia, con tassazione esclusiva in Italia.

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    In Sintesi

    • Gli stipendi della Banca d'Italia corrisposti a un dipendente residente in Francia che lavora in prevalenza da remoto oltreconfine sono tassati soltanto in Italia.
    • L'Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 132 del 2 luglio 2026, nega l'accesso al regime dei frontalieri (art. 15, par. 4) e riconduce le retribuzioni all'art. 19 della Convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni ("funzioni pubbliche"), tassate nel solo Stato della fonte.
    • Le nozioni convenzionali di Stato, suddivisione politica o amministrativa ed ente locale si estendono a tutti gli enti di diritto pubblico, esclusi solo quelli che esercitano un'attività industriale o commerciale.
    • Per gli enti pubblici "non commerciali" non serve alcun accordo tra le autorità competenti dei due Stati, neppure se il Trattato non li menziona espressamente.
    • La Banca d'Italia, quale istituto di diritto pubblico integrato nel SEBC/Eurosistema, opera in autonomia perseguendo unicamente interessi pubblici: la partecipazione al capitale di soggetti privati non ne intacca la natura pubblica.
    • La Banca opera sulle somme la ritenuta IRPEF a titolo d'acconto ex art. 23 d.P.R. n. 600/1973.
    Tassazione soltanto italiana per gli stipendi della Banca d'Italia, anche quando il dipendente risiede in Francia e lavora in prevalenza da remoto oltreconfine. È quanto chiarisce l'Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 132 del 2 luglio 2026, che nega al lavoratore l'accesso al regime dei frontalieri (imposizione esclusiva nello Stato di residenza) e riconduce le retribuzioni della Banca centrale alle "funzioni pubbliche" dell'art. 19 della convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni, tassate nel solo Stato della fonte.

    Le nozioni convenzionali di Stato, suddivisione politica o amministrativa ed ente locale – precisa il documento di prassi – si estendono a tutti gli enti di diritto pubblico, eccettuati quelli che esercitano un'attività industriale o commerciale: per gli enti "non commerciali" l'applicazione dell'art. 19 non richiede alcun accordo tra le autorità competenti dei due Stati, neppure quando il Trattato non li menziona espressamente.

    Il caso

    L'istante, dipendente della Banca d'Italia, dichiarava di aver trasferito in un comune francese di confine con l'Italia la propria residenza e il centro dei propri interessi personali e familiari. Nel medesimo anno era stato assegnato a una sede dell'istituto situata in una regione italiana confinante con la Francia, dove si recava di regola due giorni alla settimana, mentre nei giorni restanti lavorava in collegamento da remoto dalla Francia, beneficiando di cento giorni annui di lavoro agile. Ha così trascorso in Francia la maggior parte dei due periodi d'imposta successivi al trasferimento.

    Di qui il quesito: agli emolumenti si applica l'art. 19, paragrafo 1, della convenzione tra Italia e Francia per evitare le doppie imposizioni, ratificata con la legge n. 20/1992 (imposizione esclusiva nello Stato pagatore), oppure l'art. 15, paragrafo 4, che detta il regime dei lavoratori transfrontalieri?

    La tesi del contribuente

    Per l'istante la Banca d'Italia non è una suddivisione politica o amministrativa né un ente locale dello Stato: l'elencazione esemplificativa del commentario al modello Ocse richiama soltanto strutture territoriali, quali Stati, regioni, province, dipartimenti, cantoni, distretti e comuni.

    In alcune convenzioni l'Italia ha ricondotto espressamente all'art. 19 le remunerazioni della Banca d'Italia, ma non nel trattato con la Francia, il cui protocollo aggiuntivo si limita a prevedere, in via generale, che le autorità competenti possano di comune accordo applicare la disposizione ai dipendenti di organismi di diritto pubblico. Nessuna intesa specifica risulta per la Banca centrale, ente di diritto pubblico ma atipico, connotato da indipendenza e alterità rispetto alle strutture statali, come chiarito allo stesso istante dal competente ufficio dell'istituto.

    Tornerebbero allora applicabili le regole ordinarie dell'art. 15 e, ricorrendone i presupposti (residenza in un dipartimento francese di frontiera, sede di lavoro in una regione italiana anch'essa frontaliera, rapporto di lavoro dipendente), il paragrafo 4: tassazione esclusiva in Francia e obbligo della Banca di erogare l'intera retribuzione lorda, senza alcuna ritenuta alla fonte.

    Frontalieri e funzioni pubbliche

    Per i redditi di lavoro dipendente l'art. 15, paragrafo 1, della convenzione prevede la tassazione concorrente nello Stato di residenza e in quello di svolgimento dell'attività. Il paragrafo 4 introduce l'eccezione dei frontalieri: imposizione esclusiva nello Stato di residenza per chi abita nella zona di frontiera di uno Stato contraente e lavora nella zona di frontiera dell'altro; zone che il paragrafo 9 del protocollo aggiuntivo identifica nelle regioni, per l'Italia, e nei dipartimenti, per la Francia, confinanti con la frontiera (circolare n. 25/E del 18 agosto 2023 e risposta n. 433 del 28 ottobre 2019).

    L'altra eccezione è l'art. 19, paragrafo 1, lettera a): le remunerazioni, diverse dalle pensioni, pagate da uno Stato contraente, da una sua suddivisione politica o amministrativa o da un suo ente locale a una persona fisica, in corrispettivo di servizi resi agli stessi, sono tassate solo nello Stato della fonte. Il paragrafo 3, però, riporta nell'alveo dell'art. 15 gli emolumenti corrisposti nell'ambito di un'attività industriale o commerciale esercitata dall'ente pubblico.

    La lettura estensiva dell'art. 19

    In via preliminare l'Agenzia ricorda che l'accertamento della residenza fiscale è una questione di fatto estranea all'interpello (art. 11 della legge n. 212/2000; circolare n. 9/E del 2016): la soluzione assume le circostanze così come prospettate, inclusa la residenza francese, fermo restando l'ordinario potere di verifica dell'ufficio. Nel merito, le due condizioni dell'art. 19 (pagamento da parte dell'ente e servizi resi allo stesso) risultano entrambe integrate, essendo la Banca d'Italia tanto il soggetto erogante quanto il destinatario della prestazione lavorativa.

    Il passaggio decisivo riguarda le nozioni convenzionali: il significato di "Stato", "suddivisione politica o amministrativa" ed "ente locale" va esteso a tutti gli enti di diritto pubblico. In linea con il commentario Ocse, restano fuori dai paragrafi 1 e 2 dell'art. 19 soltanto le remunerazioni degli enti pubblici che esercitano un'attività industriale e commerciale, come poste o ferrovie, attratte dall'art. 15 salvo espressa inclusione pattizia.

    In questa chiave va letto il paragrafo 10, lettera a), del protocollo aggiuntivo: l'accordo tra le autorità competenti serve unicamente a ricondurre all'art. 19 i dipendenti degli enti pubblici a vocazione commerciale, mentre per gli organismi pubblici privi di tale attività non occorre alcuna intesa, perché i relativi redditi vi rientrano automaticamente, pur non essendo espressamente indicati in convenzione.

    La natura pubblica di Bankitalia

    Sotto questo profilo l'Agenzia non ravvisa dubbi: la Banca d'Italia è un istituto di diritto pubblico (art. 1, comma 1, dello Statuto, approvato con d.P.R. 27 giugno 2022) che svolge in completa autonomia e indipendenza le funzioni di Banca centrale della Repubblica italiana, quale parte integrante del sistema europeo delle banche centrali e dell'Eurosistema. In tale veste persegue unicamente interessi pubblici e non può operare per scopi commerciali o speculativi.

    Né la natura pubblica è intaccata dalla partecipazione al capitale di soggetti privati (banche, fondazioni bancarie, imprese di assicurazione), il cui ruolo, in base alle norme statutarie, è estremamente limitato e non influenza le decisioni dell'Istituto.

    I riflessi operativi

    Le retribuzioni corrisposte dalla Banca d'Italia al dipendente residente in Francia rientrano dunque nell'art. 19, paragrafo 1, lettera a), della convenzione: imposizione esclusiva in Italia, Stato della fonte, e nessuna tassazione oltralpe. La Banca, quale sostituto d'imposta, è tenuta a operare sulle somme la ritenuta IRPEF a titolo d'acconto, ai sensi dell'art. 23 del d.P.R. n. 600/1973.

    Riferimenti: Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 132 del 2 luglio 2026; convenzione Italia-Francia contro le doppie imposizioni (legge n. 20/1992), artt. 15 e 19.

    Domande frequenti

    Perché i dipendenti della Banca d'Italia residenti in Francia non accedono al regime dei frontalieri?

    Perché l'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 132/2026, riconduce le retribuzioni della Banca centrale all'art. 19 della Convenzione Italia-Francia ("funzioni pubbliche"), che prevede tassazione esclusiva nello Stato della fonte. La regola prevale sulla disciplina generale dei frontalieri dell'art. 15, par. 4, che avrebbe invece tassato le retribuzioni solo in Francia.

    La Banca d'Italia è una "suddivisione politica o amministrativa" ai fini della Convenzione?

    Secondo l'Agenzia, sì, in senso estensivo: le nozioni convenzionali di Stato, suddivisione politica o amministrativa ed ente locale ricomprendono tutti gli enti di diritto pubblico, con la sola eccezione di quelli che esercitano attività industriale o commerciale. La Banca d'Italia, istituto di diritto pubblico integrato nel SEBC/Eurosistema, rientra nel perimetro dell'art. 19.

    Serve un accordo tra le autorità competenti per applicare l'art. 19 ai dipendenti Bankitalia?

    No. Il paragrafo 10, lettera a), del protocollo aggiuntivo Italia-Francia richiede l'accordo solo per gli enti pubblici a vocazione commerciale. Per gli enti pubblici "non commerciali" – come la Banca d'Italia – i redditi rientrano automaticamente nell'art. 19, anche in assenza di menzione espressa.

    Che ritenute deve operare la Banca d'Italia sulle retribuzioni del dipendente residente in Francia?

    La Banca, quale sostituto d'imposta, applica la ritenuta IRPEF a titolo d'acconto ai sensi dell'art. 23 del d.P.R. n. 600/1973. Nessuna imposizione è dovuta in Francia sulle stesse somme.

    L'accertamento della residenza fiscale rientra nell'ambito dell'interpello?

    No. L'Agenzia ribadisce (art. 11 legge n. 212/2000; circolare n. 9/E del 2016) che la residenza fiscale è una questione di fatto estranea al perimetro dell'interpello. La risposta n. 132/2026 assume le circostanze come prospettate dal contribuente, fermo restando l'ordinario potere di verifica dell'ufficio.

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