Torna agli articoli
    Approfondimenti5 giugno 202617 min
    Foto autore Avv. Giancarlo Marzo avvocato tributarista RomaAvv. Giancarlo Marzo — Avvocato Tributarista, FondatoreProfilo

    Beneficiario di trust e revoca amministratori s.r.l. (Trib. Roma 16 gennaio 2026)

    Il beneficiario di trust non è legittimato alla revoca cautelare degli amministratori di srl: l'ordinanza del Tribunale di Roma del 16 gennaio 2026.

    Immagine in evidenza articolo: Beneficiario di trust e revoca amministratori s.r.l. (Trib. Roma 16 gennaio 2026)

    In Sintesi

    • Tribunale di Roma, 16 gennaio 2026: il beneficiario di trust non è legittimato alla revoca cautelare degli amministratori di s.r.l. ex art. 2476, comma 3, cod. civ.
    • La revoca cautelare è configurata come misura autonoma, ammissibile anche in difetto di azione risarcitoria: proprio per questo la legittimazione è confinata ai soci della società interessata.
    • Nelle catene partecipative multilivello, il socio della controllante non è socio della controllata: nessun "ponte" verso i rimedi endo-societari della partecipata.
    • L'effettività della tutela dei beneficiari dipende dalla struttura dell'atto istitutivo del trust: obblighi del trustee, informazione, rimedi in caso di inerzia.

    Beneficiario di trust e legittimazione alla revoca degli amministratori di s.r.l.: i confini dell'art. 2476, comma 3, cod. civ.

    (Trib. Roma, 16 gennaio 2026)

    Jennifer Fuccella

    Tesi. La configurazione della revoca cautelare ex art. 2476, comma 3, cod. civ. come misura autonoma produce una ricaduta restrittiva sin qui poco esplorata: circoscrive la legittimazione ai soli soci della società interessata, escludendo soci di controllanti, beneficiari di trust e creditori sociali. L'esito cui perviene il provvedimento è condivisibile: la qualità di beneficiario fonda una pretesa verso il trustee, non un titolo di accesso ai rimedi endo-societari; il danno merameramente riflesso non apre vie alternative. L'effettività della tutela del beneficiario deve essere costruita nell'atto di trust, non nella forzatura dei rimedi societari.

    Sommario: § 1. Il caso - § 2. La revoca cautelare come misura autonoma: un orientamento condivisibile con una ricaduta restrittiva - § 3. La legittimazione attiva: rigore del dato testuale e limiti della partecipazione indiretta - § 4. I ricorrenti quali creditori sociali: la corretta applicazione della distinzione tra danno diretto e danno riflesso - § 5. Il beneficiario di trust e i rimedi societari: una separazione necessaria - § 6. Implicazioni pratiche e vuoti di tutela

    § 1. Il caso

    L'ordinanza del Tribunale di Roma, 16 gennaio 2026, trae origine da un ricorso volto alla revoca cautelare dell'amministratore unico di una società a responsabilità limitata collocata al vertice inferiore di una catena partecipativa multilivello, nella quale assumono rilievo tanto profili di diritto societario interno quanto aspetti riconducibili alla disciplina di un trust familiare.

    I ricorrenti risultano titolari, ciascuno, del 5% del capitale di una holding (di seguito, la "società controllante"), la quale detiene il 90% di un'altra società a responsabilità limitata (di seguito, la "società partecipata"), amministrata dalla resistente. Il residuo 10% del capitale della partecipata è intestato alla madre dell'amministratrice e di uno dei ricorrenti. La controllante è a sua volta partecipata per l'85% da un veicolo societario di diritto inglese riconducibile a un trust familiare, istituito dal padre delle parti prima della propria morte e rispetto al quale i ricorrenti rivendicano la qualità di beneficiari. Il patrimonio della società partecipata – composto prevalentemente da unità immobiliari ubicate in Roma – è stimato in circa 21,5 milioni di euro.

    Sul piano delle censure gestionali, i ricorrenti deducono la mancata approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2024 nonché significative divergenze tra i ricavi locativi risultanti dal bilancio dell'esercizio 2023 e quelli attesi sulla base della consistenza del patrimonio immobiliare, indicati in bilancio in misura pari a circa la metà del valore stimato dal consulente incaricato. Sulla base di tali circostanze, invocano l'art. 2476, comma 3, cod. civ. e chiedono la revoca cautelare dell'amministratrice.

    La resistente eccepisce, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Occorre precisare che i ricorrenti fondano la propria domanda su una pluralità di titoli: invocano la qualità di soci della controllante, quella di beneficiari del trust familiare e quella dei creditori della società partecipata, in quanto eredi del disponente. Con riferimento al profilo della giurisdizione, la resistente richiama la clausola contenuta nell'atto istitutivo del trust in favore dei tribunali inglesi, nonché la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti, i quali sono soci della società controllante e non della società partecipata. La stessa società partecipata, costituitasi in giudizio tramite curatore speciale nominato ai sensi dell'art. 78 cod. proc. civ., eccepisce la carenza di legittimazione, pur riconoscendo che, in astratto, potrebbero configurarsi profili di addebito nei confronti dell'organo gestorio con riferimento alle condotte contestate.

    L'ordinanza dichiara l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione, respinge la domanda riconvenzionale proposta dalla resistente ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ e per lesione dell'immagine professionale, e condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese di lite in favore di entrambi i resistenti.

    § 2. La revoca cautelare come misura autonoma: un orientamento condivisibile con una ricaduta restrittiva

    Il primo profilo di interesse sistematico attiene alla qualificazione della domanda. Sebbene l'epigrafe del ricorso richiami l'art. 2476, comma 3, cod. civ. senza ulteriori specificazioni, le conclusioni formulano una richiesta di revoca dell'organo gestorio "in via cautelare". Il giudicante risolve la questione facendo correttamente prevalere le conclusioni sull'intestazione dell'atto, in conformità al principio – consolidato nella prassi processuale – secondo cui la reale volontà della parte deve essere desunta dal petitum effettivamente formulato, piuttosto che dal riferimento normativo richiamato in epigrafe.

    Il passaggio di maggiore rilievo è però un altro. L'ordinanza afferma, in linea di principio, l'ammissibilità della revoca cautelare dell'organo gestorio anche in difetto di preventiva o contestuale proposizione di un'azione risarcitoria, qualificando espressamente tale impostazione come innovativa della Sezione. In questa prospettiva, la revoca cautelare viene concepita come strumento di tutela dell'integrità della gestione sociale in sé considerata, svincolato dalla funzione meramente ancillare rispetto a una pretesa patrimoniale e idoneo a operare quale presidio preventivo contro la prosecuzione di condotte gestionali gravemente irregolari.

    L'orientamento merita, a parere di chi scrive, piena adesione. Subordinare la revoca cautelare al preavviso di un'azione di responsabilità significherebbe, in ultima analisi, privare il rimedio della sua funzione più propria, quella di assicurare una reazione immediata dell'ordinamento dinanzi a una gestione in atto gravemente irregolare, imponendo al socio di attendere la quantificazione di un danno che potrebbe nel frattempo aggravarsi. Se l'amministratore ha omesso di approvare il bilancio e i ricavi locativi risultano inspiegabilmente dimezzati rispetto al valore atteso, l'interesse alla cessazione della gestione irregolare è attuale e concreto, e la sua tutela non può essere condizionata alla previa articolazione di una domanda risarcitoria.

    Occorre tuttavia segnalare una ricaduta di questa costruzione che l'ordinanza pone in evidenza con particolare chiarezza e che, ad avviso di chi scrive, ne costituisce il contributo più originale. La configurazione della revoca cautelare come misura autonoma incide in modo diretto sul perimetro soggettivo della legittimazione attiva. Se la revoca è svincolata dall'azione risarcitoria, il suo ambito soggettivo non può che coincidere con quello testualmente previsto dall'art. 2476, comma 3, cod. civ.: "ciascun socio" della società interessata. Se, al contrario, la revoca fosse configurata come strumentale a una domanda risarcitoria, il novero dei legittimati potrebbe in ipotesi allargarsi, dovendosi verificare chi sia titolato a proporre l'azione di responsabilità e, di riflesso, a chiedere la misura cautelare funzionale a tale azione. Si tratta di un nesso logico sin qui poco esplorato nella riflessione sull'autonomia della revoca cautelare: l'ampliamento dell'ambito oggettivo del rimedio (sganciato dall'azione risarcitoria) comporta, per un meccanismo che può apparire paradossale, una restrizione dell'ambito soggettivo (confinato ai soli soci della società interessata). La tutela cautelare, proprio in quanto diretta a salvaguardare l'assetto interno della gestione sociale, resta confinata nei rapporti endo-societari, con conseguente esclusione di soggetti che, pur collocandosi nella più ampia catena partecipativa, non rivestano direttamente la qualità di soci della società cui la misura si riferisce.

    § 3. La legittimazione attiva: rigore del dato testuale e limiti della partecipazione indiretta

    Il nucleo argomentativo della decisione si concentra sulla delimitazione della legittimazione attiva. I ricorrenti risultano titolari di partecipazioni nella holding controllante, ma non nella società partecipata rispetto alla quale viene richiesta la revoca dell'amministratrice. Poiché l'art. 2476, comma 3, cod. civ. attribuisce il potere di iniziativa a "ciascun socio" senza prevedere alcuna estensione ai soci di società controllanti o ad altri soggetti collocati a un livello superiore della catena partecipativa, il Tribunale ne trae la conseguenza che la legittimazione resta circoscritta alla compagine sociale della società il cui organo gestorio si intende revocare.

    La soluzione appare aderente non soltanto alla lettera della norma, ma anche alla sua ratio. Il rimedio revocatorio si colloca nell'ambito del rapporto fiduciario intercorrente tra soci e amministratori di una determinata società e presuppone un legame organico con la specifica compagine sociale. Consentirne l'attivazione da parte di soggetti privi di un rapporto partecipativo diretto con la società interessata significherebbe alterare l'equilibrio interno del governo societario, introducendo nel circuito decisionale soggetti estranei alla compagine. In tal senso, l'autonomia patrimoniale perfetta della società a responsabilità limitata opera come un vero e proprio limite strutturale alla propagazione della legittimazione, impedendo che il controllo societario – anche qualificato – possa fungere da "ponte" verso i rimedi endo-societari della controllata.

    Il principio, di per sé, non è nuovo; la sua applicazione a una struttura partecipativa che coinvolge un trust introduce però un elemento di complessità ulteriore, che l'ordinanza affronta con apprezzabile rigore. Nella fattispecie, la catena partecipativa è particolarmente articolata: i ricorrenti sono soci della controllante, la controllante è partecipata da un veicolo societario inglese, il veicolo è inserito in un trust familiare. A ciascun passaggio, la soggettività giuridica muta e con essa mutano i rimedi disponibili. Il merito dell'ordinanza è di non lasciarsi condizionare dalla complessità della struttura e di applicare il dato testuale con coerenza: il socio della controllante non è socio della controllata, quale che sia la catena di controllo che le collega.

    Ne discende una conseguenza pratica di immediata evidenza: nelle strutture partecipative multilivello, il socio della capogruppo che intenda reagire a una gestione irregolare della controllata non dispone di un'azione diretta verso gli organi di quest'ultima, ma deve rivolgersi alla capogruppo affinché essa – in qualità di socia della controllata – attivi i rimedi che l'ordinamento le riconosce. Ove la capogruppo resti inerte, il rimedio del socio consiste, semmai, nell'azione di responsabilità verso gli amministratori della controllante medesima, per non aver esercitato i diritti sociali con la dovuta diligenza. La catena partecipativa, in altri termini, non abbrevia la distanza giuridica tra il socio indiretto e la società a valle.

    § 4. I ricorrenti quali creditori sociali: la corretta applicazione della distinzione tra danno diretto e danno riflesso

    Un ulteriore profilo affrontato dall'ordinanza merita specifica considerazione. I ricorrenti non si erano limitati a rivendicare la propria posizione di soci della controllante e di beneficiari del trust familiare, ma avevano altresì dedotto di essere creditori della società partecipata, in quanto eredi del disponente. Il Tribunale non trascura questa prospettazione e vi dedica un passaggio argomentativo di rilievo, che contribuisce alla coerenza complessiva della decisione.

    Il giudicante rileva che la responsabilità dell'organo gestorio nei confronti dei creditori sociali, di cui all'art. 2476, comma 6, cod. civ., presuppone non soltanto l'accertamento della fondatezza degli addebiti di mala gestio, ma soprattutto l'esistenza di un nesso causale tra la condotta degli amministratori e un danno patrimoniale subito direttamente dal creditore: un pregiudizio, cioè, che colpisca in modo immediato il patrimonio di quest'ultimo e che non possa ridursi al mero riflesso della diminuzione patrimoniale della società.

    L'ordinanza applica con rigore la distinzione, ormai consolidata nella giurisprudenza di legittimità, tra danno diretto e danno riflesso. Nel caso di specie, il pregiudizio prospettato dai ricorrenti consisterebbe nella riduzione del valore delle partecipazioni sociali e nella diminuzione del patrimonio della partecipata, destinate a propagarsi lungo la catena partecipativa sino a incidere sulla posizione dei beneficiari del trust. Una simile configurazione – in cui la lesione patrimoniale del singolo creditore non è che l'effetto mediato del depauperamento del patrimonio sociale – integra un tipico danno riflesso, inidoneo a fondare la responsabilità prevista dall'art. 2476, comma 6, cod. civ.

    L'ordinanza aggiunge, inoltre, un argomento di ordine sistematico che appare meritevole di particolare valorizzazione. Anche a voler prescindere dalla natura riflessa del danno, i creditori sociali, in difetto del preavviso di proposizione dell'azione di responsabilità, non possono ritenersi legittimati a richiedere la revoca cautelare dell'organo gestorio. Il passaggio è significativo perché in esso la premessa sistematica del § 2 trova la sua piena e coerente applicazione: la revoca cautelare autonoma (supra, § 2), proprio perché configurata come misura non strumentale a un'azione risarcitoria, resta riservata ai soci della società interessata. Il creditore non è socio e, in questo assetto, non accede alla revoca.

    La coerenza interna dell'iter argomentativo dell'ordinanza è apprezzabile. Il ragionamento del Tribunale si chiude così, in modo circolare, precludendo ogni possibile via di accesso alla revoca cautelare per i ricorrenti: né la qualità di soci della controllante, né quella di beneficiari del trust, né quella di creditori della partecipata consente di superare il perimetro soggettivo tracciato dall'art. 2476, comma 3, cod. civ.

    § 5. Il beneficiario di trust e i rimedi societari: una separazione necessaria

    Il profilo che riveste il maggiore interesse per il lettore di questa Rivista attiene alla valutazione della posizione dei ricorrenti quali beneficiari del trust. Il Tribunale attribuisce a tale qualità un valore meramente fattuale, qualificando la partecipazione al trust come "univoco presupposto della richiesta giudiziale" avanzata dai ricorrenti, ed esclude che essa possa fondare una legittimazione all'esercizio dei rimedi societari previsti dall'art. 2476 cod. civ.

    La conclusione appare non soltanto corretta, ma necessaria alla luce della struttura propria dell'istituto del trust, nella quale i beni conferiti ricadono sotto il controllo e la titolarità gestoria esclusiva del trustee. È quest'ultimo, infatti, a esercitare – in nome proprio e nell'interesse dei beneficiari – la totalità dei poteri inerenti ai beni in trust, ivi compresi i diritti sociali connessi a eventuali partecipazioni societarie detenute dal patrimonio segregato. La posizione del beneficiario si configura, nella fisiologia dell'istituto, come una posizione di pretesa nei confronti del trustee – che si articola nel diritto al rendiconto della gestione, al corretto esercizio dei poteri fiduciari e, ove ne ricorrano i presupposti, alla rimozione o sostituzione del trustee secondo la legge regolatrice del trust – e non si traduce in un potere sostitutivo nell'esercizio delle prerogative gestorie relative ai beni in trust.

    Ammettere il contrario – ossia consentire al beneficiario di agire direttamente in sede societaria invocando la propria posizione nel rapporto fiduciario – avrebbe una duplice conseguenza distorsiva. Da un lato, si aggirerebbe il perimetro dei legittimati previsto dall'art. 2476, comma 3, cod. civ., attribuendo la legittimazione a un soggetto che la norma non contempla. Dall'altro, e forse più significativamente, si svuoterebbe la disciplina propria del rapporto di trust, nella quale i rimedi del beneficiario sono costruiti come pretese nei confronti del trustee, e non come poteri diretti sulle entità societarie in cui il patrimonio fiduciario risulti investito. Il beneficiario, in altri termini, ha una pretesa verso il trustee, non verso le società partecipate dal trust.

    L'ordinanza ha il merito di mantenere ferma questa separazione, evitando che la conflittualità interna al trust – nel caso di specie, un contenzioso familiare originato dalla richiesta di scioglimento del trust avanzata da uno dei ricorrenti e reiteratamente rifiutata dalla resistente – possa tradursi in un accesso indifferenziato ai rimedi endo-societari della partecipata. L'osservazione è particolarmente significativa se si considera che, nel contenzioso in esame, la domanda di revoca cautelare pare essere stata la traslazione processuale di un conflitto la cui sede naturale è il rapporto fiduciario, non il rapporto societario. L'ordinanza ne preserva, opportunamente, la distinta collocazione.

    § 6. Implicazioni pratiche e vuoti di tutela

    L'ordinanza si segnala per la coerenza con cui preserva i confini dei rimedi societari previsti dall'art. 2476, comma 3, cod. civ., chiudendo in modo sistematico tutte le possibili vie di accesso alla revoca cautelare per soggetti diversi dai soci della società interessata. Il risultato appare conforme tanto alla lettera della norma quanto alla ratio del rimedio revocatorio e merita, nel complesso, piena condivisione.

    Non può tuttavia trascurarsi il risvolto problematico di questa rigorosa separazione. In architetture patrimoniali caratterizzate dalla compresenza di trust e catene partecipative multilivello, il beneficiario che rilevi una gestione pregiudizievole della società partecipata può venirsi a trovare in una posizione di tutela soltanto mediata e potenzialmente ritardata. Il rimedio naturale, nel sistema proprio del trust, resta l'azione nei confronti del trustee: il rendiconto, la richiesta di rimozione o sostituzione, l'azione risarcitoria per violazione dei doveri fiduciari. Ove però il trustee si mostri inerte o, peggio, connivente – eventualità non inverosimile nel caso di specie, in cui il veicolo societario inglese risulta inserito in un trust la cui dinamica interna appare dominata dal conflitto familiare tra le parti – il beneficiario non dispone di strumenti diretti per incidere sulla gestione societaria della partecipata.

    L'insegnamento pratico che si trae dalla vicenda è, pertanto, che l'effettività della tutela dei beneficiari nelle strutture fiduciarie complesse dipende in misura determinante dalla struttura dell'atto istitutivo del trust. Appare opportuno che l'atto di trust disciplini con puntualità l'obbligo del trustee di esercitare i diritti sociali nell'interesse dei beneficiari, le modalità di informazione dei beneficiari sulla gestione delle società partecipate, e i rimedi concretamente azionabili in caso di inerzia o di condotta pregiudizievole. Parimenti, l'inserimento in eventuali patti parasociali di clausole che attribuiscano al beneficiario facoltà di segnalazione o di impulso può contribuire a colmare il vuoto di tutela che la decisione pone in evidenza. In difetto di simili presidi, come conferma il provvedimento in esame, il beneficiario resta confinato in un'area di protezione indiretta, mediata esclusivamente dal rapporto fiduciario con il trustee, con il rischio concreto di zone di ineffettività rispetto a condotte gestionali pregiudizievoli poste in essere a livello societario. La vicenda che ha originato l'ordinanza ne rappresenta, del resto, un esempio paradigmatico.

    Domande Frequenti

    Il beneficiario di un trust può chiedere la revoca degli amministratori della società partecipata dal trust?

    No. Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 16 gennaio 2026, esclude che la qualità di beneficiario del trust possa fondare una legittimazione ai rimedi societari ex art. 2476 cod. civ. Il beneficiario ha una pretesa verso il trustee, non verso le società partecipate dal trust: i poteri sociali connessi alle partecipazioni detenute dal patrimonio segregato spettano al trustee.

    Cosa ha stabilito il Tribunale di Roma il 16 gennaio 2026 sulla revoca cautelare degli amministratori?

    Ha dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione il ricorso ex art. 2476, comma 3, cod. civ. proposto da soci della controllante, beneficiari di un trust familiare e asseriti creditori della partecipata. Ha affermato l'ammissibilità della revoca cautelare come misura autonoma, anche senza azione risarcitoria, precisando però che ciò confina la legittimazione ai soli soci della società interessata.

    Il socio della holding può agire contro l'amministratore della controllata?

    No. Nelle strutture partecipative multilivello, il socio della capogruppo non dispone di un'azione diretta verso gli organi della controllata: deve rivolgersi alla capogruppo affinché essa attivi i rimedi come socia. Ove la capogruppo resti inerte, il rimedio consiste nell'azione di responsabilità verso gli amministratori della controllante per non aver esercitato i diritti sociali con la dovuta diligenza.

    Che differenza c'è tra danno diretto e danno riflesso nella responsabilità degli amministratori?

    Il danno diretto colpisce immediatamente il patrimonio del creditore; il danno riflesso è il mero effetto mediato del depauperamento del patrimonio sociale. La responsabilità ex art. 2476, comma 6, cod. civ. presuppone un danno diretto. La riduzione del valore delle partecipazioni o del patrimonio societario, propagata lungo la catena partecipativa, integra un tipico danno riflesso, inidoneo a fondare tale responsabilità.

    Come si può tutelare il beneficiario di un trust in strutture societarie complesse?

    L'effettività della tutela dipende dalla struttura dell'atto istitutivo del trust. È opportuno disciplinare puntualmente l'obbligo del trustee di esercitare i diritti sociali nell'interesse dei beneficiari, le modalità di informazione sulla gestione delle società partecipate e i rimedi in caso di inerzia. Anche clausole di patti parasociali che attribuiscano al beneficiario facoltà di segnalazione o di impulso possono colmare il vuoto di tutela.

    Ti è stato utile questo articolo?

    Hai bisogno di assistenza su questo tema?

    Lo Studio Marzo Associati offre consulenza legale e tributaria personalizzata a Roma e in tutta Italia.

    Prenota Appuntamento

    Utilizziamo cookie tecnici e, previo consenso, cookie analitici per migliorare la tua esperienza di navigazione. Puoi accettare tutti i cookie o solo quelli necessari. Per maggiori informazioni consulta la nostra Cookie Policy.