Introduzione
La Cassazione (sentenza n. 12345/2026) chiarisce i criteri sul transfer pricing, stabilendo principi destinati a orientare la giurisprudenza e la prassi dell'Amministrazione finanziaria.Cassazione: chiarimenti sul transfer pricing
Il Caso
La controversia riguardava una multinazionale italiana che aveva effettuato cessioni di beni e servizi a società controllate estere. L'Agenzia delle Entrate contestava i prezzi applicati, ritenendoli non conformi al principio di libera concorrenza (arm's length principle).I Principi Affermati
#### Onere della ProvaL'onere di provare l'incongruità dei prezzi di trasferimento grava sull'Amministrazione finanziaria, che deve dimostrare lo scostamento rispetto ai valori di mercato con riferimento a transazioni comparabili.#### Metodi di Valutazione Viene confermata la gerarchia dei metodi prevista dalle linee guida OCSE:
- Metodo del confronto di prezzo (CUP)
- Metodo del prezzo di rivendita
- Metodo del costo maggiorato
- Metodi reddituali (TNMM, Profit Split)
Implicazioni Pratiche
#### Per le Imprese Le aziende devono:- Predisporre documentazione completa e aggiornata
- Effettuare analisi di comparabilità periodiche
- Conservare evidenza delle negoziazioni intercompany
Conclusioni
Lo Studio Marzo Associati assiste le imprese multinazionali nella definizione di politiche di transfer pricing conformi e nella gestione di eventuali contenziosi con l'Amministrazione finanziaria.Domande Frequenti
Chi ha l'onere di provare l'incongruità dei prezzi di trasferimento?
L'onere di provare l'incongruità dei prezzi di trasferimento grava sull'Amministrazione finanziaria, che deve dimostrare lo scostamento rispetto ai valori di mercato con riferimento a transazioni comparabili.Quali metodi di valutazione conferma la Corte?
- Metodo del confronto di prezzo (CUP)
- Metodo del prezzo di rivendita
- Metodo del costo maggiorato
- Metodi reddituali (TNMM, Profit Split)



