Superbonus: sequestro impeditivo ammissibile

Superbonus: sequestro impeditivo ammissibile

La pronuncia n. 28064 del 12 luglio 2024 della Seconda Sezione penale della Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile sequestro impeditivo del credito Superbonus nei confronti del cessionario.

La Corte ha ribadito come sia il credito d’imposta che il profitto generato dalla loro cessione costituiscono profitto della condotta illecita e, per questo, possono essere soggetti a misura cautelare impeditiva.

Illustrano la pronuncia per Guida al diritto de Il Sole 24 Ore i nostri Giancarlo Marzo e Stefano Risi.

Barbara Traldi
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Polis Avvocati – Studio legale

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Superbonus e la cessione del credito: sequestro impeditivo ammissibile

Il Superbonus è stato un pilastro per il rilancio del settore edilizio, incentivando i lavori di efficientamento energetico e miglioramento sismico attraverso agevolazioni fiscali. Uno degli strumenti principali è la cessione del credito, che consente ai beneficiari del bonus di cedere il proprio credito d’imposta a terzi, solitamente banche o altri intermediari finanziari.

Questa cessione si è rivelata utile per chi non aveva capienza fiscale sufficiente per compensare il credito, creando un mercato parallelo del credito d’imposta. Tuttavia, la complessità della normativa e la crescita esponenziale delle operazioni hanno aperto la porta a possibili abusi e truffe.

Cassazione sull’ammissibilità del sequestro impeditivo

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 9 luglio 2024, ha confermato che il cessionario del credito, anche se in buona fede, non può sempre considerarsi estraneo all’illecito. Infatti, se il credito d’imposta ceduto si origina da una truffa o da lavori mai realizzati, è ammissibile un sequestro impeditivo.

Questo principio è stato ribadito nel contesto di un’operazione fraudolenta, in cui il cedente aveva emesso fatture per lavori mai eseguiti. La Cassazione ha chiarito che la buona fede del cessionario può impedire il recupero del credito, ma non esclude la misura cautelare del sequestro, che ha lo scopo di bloccare la circolazione di crediti inesistenti.

Doppio binario: buona fede e diligenza

Il principio del “doppio binario”, ribadito dalla Cassazione, stabilisce che la buona fede del cessionario non è sufficiente per escludere il sequestro. Oltre alla buona fede, è richiesta anche l’ordinaria diligenza nella verifica delle operazioni. Ciò significa che il cessionario deve dimostrare di aver adottato tutte le misure ragionevoli per accertarsi della legittimità del credito acquisito.

Nel caso specifico, il cessionario avrebbe dovuto controllare eventuali segnalazioni di operazioni sospette o anomalie nei rapporti fiscali del cedente. La mancanza di tali verifiche è stata determinante per giustificare il sequestro.

Cessionario Superbonus: sequestro impeditivo al cessionario ammissibile

La frase chiave che emerge da questa ordinanza è chiara: “Cessionario Superbonus: ammissibile sequestro impeditivo al cessionario”. La Corte ha quindi tracciato una linea precisa: il cessionario, anche in buona fede, non può considerarsi automaticamente al sicuro dalle conseguenze di eventuali frodi del cedente. La misura cautelare del sequestro può essere applicata per bloccare l’uso di crediti inesistenti, evitando così un ulteriore danno all’Erario.

Le implicazioni pratiche per il cessionario

Questa sentenza rappresenta un importante avvertimento per tutti gli operatori che partecipano al mercato dei crediti d’imposta derivanti dal Superbonus. In particolare, il cessionario deve prestare la massima attenzione e agire con la massima diligenza nel verificare la validità del credito.

Tra le principali azioni consigliabili, ci sono:

  • Verifica accurata dei documenti e delle certificazioni relative ai lavori eseguiti.
  • Controllo delle segnalazioni da parte dell’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) o altri organi di vigilanza.
  • Richiesta di ulteriori garanzie al cedente in caso di dubbi sulla legittimità del credito.

Conclusione

L’ordinanza n. 18726 del 9 luglio 2024 segna un punto fermo nella giurisprudenza sul Superbonus e sui crediti d’imposta. La Corte di Cassazione ha chiarito che la buona fede del cessionario non basta per escludere il sequestro impeditivo, se il credito deriva da operazioni illecite. Il cessionario deve agire con diligenza e adottare tutte le precauzioni necessarie per evitare di essere coinvolto, anche indirettamente, in operazioni fraudolente.

Cessionario Superbonus: ammissibile sequestro impeditivo al cessionario, un principio che tutti gli operatori del settore devono tenere ben presente per evitare rischi legali e finanziari.