Inerenza sponsorizzazioni

Inerenza sponsorizzazioni

Il contributo edito da IUS Giuffré Francis LeFebevre esamina la presunzione assoluta di inerenza delle sponsorizzazione di associazioni sportive dilettantistiche prescinde dal legame territoriale con l’area di attività dello sponsor.

Il principio, ribadito nell’ordinanza n. 18726 del 9 luglio 2024, secondo quanto statuito dalla Corte di Cassazione, si giustificherebbe in ragione dell’evoluzione delle tecniche pubblicitarie nel contesto del mercato globalizzato.

Giancarlo Marzo ed Edoardo Messina, analizzano le implicazioni della pronuncia per IUS di Giuffré Francis LeFebvre.

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Giuffré Francis LeFebevre

Polis Avvocati

L'immagine  rappresenta una scena professionale con una mappa geografica sovrapposta a simboli pubblicitari digitali, illustrando il collegamento  come inerenza delle sponsorizzazioni di associazioni sportive dilettantistiche. Un professionista analizza la mappa su uno schermo digitale, a simboleggiare il rispetto dei requisiti legali.

Affinché sia soddisfatto il requisito di inerenza fiscale, è necessario un collegamento effettivo tra l’offerta pubblicitaria e l’area geografica di operatività dello sponsor. Questo implica che le spese pubblicitarie sostenute debbano essere strettamente legate all’ambito territoriale in cui l’azienda opera o commercializza i suoi prodotti. L’inerenza non può essere riconosciuta senza questa connessione, in linea con l’evoluzione delle tecniche di marketing nel mercato globalizzato.

L’articolo esamina l’ordinanza che stabilisce l’importanza del collegamento effettivo tra l’offerta pubblicitaria di uno sponsor e l’area geografica di operatività della sua attività. Questo principio, ribadito nell’ordinanza, mira a chiarire il concetto di “inerenza” ai fini fiscali, uno degli aspetti più discussi e complessi in materia tributaria. La Corte di Cassazione ribadisce l’essenzialità del legame concreto tra l’operazione pubblicitaria e il territorio in cui l’azienda opera o commercializza i suoi prodotti.

Il concetto di inerenza fiscale delle sponsorizzazioni

Il principio di inerenza fiscale è alla base della possibilità di dedurre i costi sostenuti da un’impresa. In particolare, per quanto riguarda le spese pubblicitarie, l’inerenza implica che tali costi debbano essere funzionali all’attività d’impresa e pertinenti al suo sviluppo economico. Questo significa che le spese pubblicitarie ma devono portare un vantaggio tangibile e diretto alla crescita economica dell’impresa.

La Cassazione ha ribadito l’essenzialità per l’inerenza delle spese del collegamento tra l’area di diffusione della pubblicità e l’area in cui l’azienda sponsorizzata opera. La campagna deve essere strettamente correlata al territorio di riferimento dell’impresa, ossia l’area in cui i suoi prodotti o servizi vengono effettivamente offerti e commercializzati.

L’evoluzione delle tecniche sponsorizzazione

Nel contesto economico e commerciale attuale, caratterizzato da un mercato sempre più globalizzato e interconnesso, le tecniche pubblicitarie hanno subito una rapida evoluzione. Le aziende non si limitano più a pubblicizzare i loro prodotti o servizi all’interno dei confini nazionali. Questa evoluzione ha portato con sé nuove sfide per quanto riguarda la determinazione dell’inerenza delle spese pubblicitarie.

Un tempo, le pubblicità venivano principalmente diffuse attraverso canali locali come giornali, radio o televisioni nazionali. Questo cambiamento ha complicato la valutazione dell’inerenza fiscale delle spese pubblicitarie, rendendo necessaria una revisione dei criteri tradizionali.

L’importanza del collegamento con l’area geografica per l’inerenza

L’ordinanza n. 18726 del 9 luglio 2024 sottolinea che il legame tra offerta pubblicitaria e area di operatività dello sponsor è un criterio fondamentale di inerenza. Questo collegamento effettivo garantisce che le spese sostenute dall’azienda per le attività pubblicitarie siano effettivamente pertinenti e necessarie per la sua attività economica.

In pratica, la pubblicità deve essere mirata all’ambito territoriale in cui l’azienda realizza i suoi affari.

Per le imprese, questo principio ha implicazioni significative nella gestione delle loro campagne pubblicitarie e, in particolare, nella pianificazione fiscale. Le aziende devono delineare chiaramente il target geografico delle loro attività pubblicitarie. Dimostrare che le spese sostenute per la pubblicità sono direttamente collegate al territorio in cui operano e realizzano profitti. Se tale collegamento non viene chiaramente stabilito, esiste il rischio che le spese pubblicitarie non vengano riconosciute come deducibili, con conseguenze fiscali negative.

Le imprese devono pianificare le loro campagne pubblicitarie in termini di target di pubblico e rispetto all’area geografica in cui operano le associazioni sportive. L’assistenza di professionisti esperti è essenziale perché le operazioni pubblicitarie siano conformi ai requisiti di legge e che le spese possano essere considerate legittimamente deducibili.

Il ruolo della consulenza legale

Le questioni relative all’inerenza delle spese pubblicitarie e al loro collegamento con l’area geografica di operatività dell’azienda richiedono un’attenta analisi legale e fiscale. La complessità di questi aspetti, aggravata dall’evoluzione delle tecniche pubblicitarie e dalle nuove modalità di marketing digitale, rende necessaria una consulenza specializzata. Solo attraverso una corretta implementazione delle strategie pubblicitarie sarà possibile evitare rischi fiscali.

Conclusioni IUS Giuffré Inerenza sponsorizzazioni

Affinché le spese pubblicitarie siano deducibili occorre un collegamento tra l’area geografica delle associazioni sportive sponsorizzate e l’area di operatività dello sponsor. La sfida consiste nel bilanciare l’innovazione nelle strategie di marketing con il rispetto delle normative fiscali.